Ricettazione e incauto acquisto: il discrimine è la consapevolezza (Cass. pen. Sez. 7 n. 2162 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’art. 712 cod. pen. è costituito dall’elemento psicologico. La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, ovvero la rappresentazione della concreta possibilità di tale provenienza con accettazione del rischio. L’incauto acquisto si configura, invece, in presenza di una mera condotta colposa, consistente nella mancanza di diligenza nella verifica dell’origine del bene. La sentenza che esclude la riqualificazione del fatto in tal senso non è censurabile se la motivazione dà conto della piena consapevolezza dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado per il delitto di ricettazione, per aver ricevuto e successivamente venduto a terzi un dipinto di provenienza furtiva. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo la piena consapevolezza in capo all’imputato circa l’origine illecita del bene. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen., nonché in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e di dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata riqualificazione del fatto, ritenendolo generico, in quanto reiterativo di doglianze già affrontate in appello, e comunque manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza, secondo cui il discrimine tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen. risiede nell’elemento psicologico. Nel primo caso è richiesta la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa o la rappresentazione della sua concreta possibilità con accettazione del rischio. Nel secondo caso, invece, si configura una mera mancanza di diligenza nella verifica dell’origine del bene. La sentenza impugnata, avendo dato conto della piena consapevolezza dell’imputato, è stata ritenuta coerente con questo orientamento, citando precedenti quali Sez. 2, n. 45256 del 2007 e Sez. U, n. 12433 del 2009.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte lo ha ritenuto parimenti manifestamente infondato. È stato evidenziato che l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., nella quale resta assorbita. Quando l’esiguità del danno è stata già valutata per ricondurre il delitto all’ipotesi attenuata, il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte, in linea con il principio affermato da Sez. 2, n. 51255 del 2023.
In relazione alla dosimetria della pena, la Corte ha infine ritenuto corretta la conferma della condanna da parte del giudice di appello. La pena è stata considerata proporzionata al concreto disvalore del fatto e alla negativa personalità dell’imputato, come attestata dal certificato penale, con corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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