Omessa tenuta contabile: la bancarotta documentale richiede dolo specifico (Cass. pen. Sez. V n. 31751/2026)
Principi di diritto (Massima)
La totale omessa tenuta delle scritture contabili rientra nella bancarotta fraudolenta documentale specifica prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., e richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di recare pregiudizio ai creditori. La fattispecie generale, sorretta dal dolo generico, presuppone invece scritture effettivamente tenute e consegnate, alterate mediante falsità ideologica originaria o omissione di specifiche operazioni, così da impedire la ricostruzione degli affari e del patrimonio. L’affermazione del dolo specifico non può risolversi nella formula astratta che richiama lo scopo tipico, ma deve fondarsi su elementi fattuali e indici di fraudolenza ricavati logicamente dall’intera vicenda. La diversa qualificazione del ruolo gestorio, a fatto storico immutato e senza concreta lesione difensiva, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, in relazione alle condotte successive all’assunzione della carica di amministratore di diritto di una società poi fallita. La Corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado quanto alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità.
Con il ricorso si contestava, anzitutto, l’applicazione del dolo generico alla totale omissione delle scritture contabili. Si deduceva inoltre che l’attribuzione della qualità di amministratore di diritto, anziché di fatto, avesse modificato l’imputazione relativa alla bancarotta patrimoniale. Un’ulteriore censura riguardava la valutazione della documentazione bancaria utilizzata per attribuire al ricorrente le operazioni distrattive.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione muove dalla distinzione tra le due fattispecie previste dall’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. La bancarotta documentale specifica comprende la sottrazione, la distruzione e la falsificazione delle scritture, nonché la loro omessa tenuta, anche parziale. Quest’ultima può consistere nella mancata istituzione dei libri oppure nella loro materiale esistenza senza annotazioni. Poiché tali condotte possono assumere significati diversi, la fattispecie richiede la finalità specifica di profitto ingiusto o di pregiudizio per i creditori.
La bancarotta documentale generale ricorre, invece, quando la contabilità è stata tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Essa presuppone libri effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari. La condotta consiste nell’originaria annotazione di dati falsi o nella mancata registrazione di specifiche operazioni vere. In questo caso la fraudolenza è insita nell’alterazione della funzione rappresentativa delle scritture e risulta sufficiente il dolo generico.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato la totale omissione della contabilità, dei bilanci e degli adempimenti documentali. Il fatto doveva quindi essere ricondotto alla fattispecie specifica. La Corte d’appello aveva invece ritenuto sufficiente il dolo generico. Neppure il generico riferimento a elementi favorevoli alla finalizzazione della condotta poteva colmare la lacuna, poiché non indicava le circostanze concrete dalle quali desumere lo scopo richiesto. Il dolo specifico deve emergere mediante inferenza logica dalla complessiva ricostruzione dei fatti e da indici effettivi di fraudolenza.
La Cassazione esclude, per contro, la violazione del principio di correlazione con riguardo alla bancarotta patrimoniale. La precisazione della qualità di amministratore di diritto non aveva modificato le operazioni contestate né introdotto un fatto storico diverso. La difesa aveva inoltre già interloquito sulla questione nei gradi di merito e non aveva indicato alcuna concreta compressione delle proprie prerogative. La censura sul travisamento della documentazione bancaria mirava, infine, a una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità.
La sentenza è stata pertanto annullata, limitatamente alla bancarotta documentale, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per un nuovo esame dell’elemento soggettivo. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
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