Sequestro preventivo e confisca obbligatoria: necessaria la motivazione sul periculum in mora (Cass. pen. Sez. 2 n. 2248 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che ricomprende anche i vizi di motivazione radicali, tali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. L’onere motivazionale può essere assolto con il solo riferimento all’appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege esclusivamente nelle ipotesi di sequestro di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un soggetto indagato per il reato di truffa aggravata ai danni di un ateneo e di un’azienda ospedaliera universitaria. La misura era stata disposta in relazione alla contestata percezione di indennità legate al regime di lavoro a tempo esclusivo, nonostante lo svolgimento di attività professionali incompatibili, occultate tramite due società.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge in relazione al fumus commissi delicti e al periculum in mora, nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che l’ordinanza di riesame è impugnabile per cassazione solo per violazione di legge, inclusi i casi di motivazione apparente, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, citando Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023.
Quanto al fumus commissi delicti, il ricorso è stato ritenuto reiterativo delle censure svolte in sede di riesame, alle quali il tribunale aveva fornito risposta logica e completa, evidenziando la coincidenza temporale tra il rapporto di lavoro a tempo pieno e la qualità di socio delle società. La Corte ha precisato che per le misure cautelari è sufficiente qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza, senza che gli indizi debbano essere valutati secondo i criteri richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio di merito.
È stata invece ravvisata la fondatezza del motivo relativo al periculum in mora. Il tribunale aveva motivato in maniera assertiva, limitandosi ad affermare che il denaro potesse essere sottratto alle pretese creditorie della pubblica amministrazione, senza confrontarsi con le osservazioni difensive circa l’assenza di pericolo di dispersione del patrimonio, considerata l’entità della somma sequestrata e il rapporto di lavoro dell’indagato.
La Corte ha altresì chiarito che l’integrazione motivazionale contenuta nel decreto genetico non era idonea a sanare il vizio, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, secondo cui la motivazione sul periculum è sempre necessaria, salvo l’ipotesi di sequestro di cose per relationem il cui possesso sia di per sé illecito.
L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per la sola verifica della sussistenza del requisito del periculum, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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