Silenzio della condanna sulla confisca e sorte del sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 6 n. 2249 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la permanenza degli effetti del sequestro quando è stata disposta la confisca, si interpreta in relazione alle sole sentenze di condanna definitive. Prima del passaggio in giudicato, la sentenza di condanna che nulla disponga sulla sorte dei beni sequestrati non legittima di per sé la protrazione del vincolo, che resta governato dalla regola generale dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen.: la restituzione va disposta allorché siano venute meno le esigenze che hanno giustificato la misura. Il giudice, investito dell’istanza di revoca, deve quindi motivare sulla persistenza di tali esigenze, anche con riguardo al periculum in mora nel sequestro funzionale alla confisca. Divenuta irrevocabile la condanna senza confisca, la protrazione del vincolo è illegittima e i beni vanno restituiti.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare, aveva rigettato l’istanza di dissequestro di un’autovettura intestata alla ricorrente, ma sottoposta a sequestro preventivo in quanto ritenuta nella disponibilità del marito, condannato in primo e secondo grado per partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico. Con la sentenza di condanna, confermata in appello, non era stata disposta la confisca del bene.
Avverso l’ordinanza di rigetto la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 323 cod. proc. pen., sostenendo l’immediata esecutività del dissequestro e contestando la decisione del Tribunale che, con provvedimento ritenuto abnorme, aveva giustificato il mantenimento del vincolo sulla base della possibile confiscabilità del bene in sede esecutiva ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione osserva che il ricorso è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte, e chiarisce che l’art. 323, comma 3, cod. proc. pen. non è applicabile alla fattispecie. Il confronto con il primo comma della stessa disposizione, che per le sentenze di proscioglimento non definitive ordina la restituzione delle cose sequestrate, rivela che il legislatore ha richiesto una contestuale decisione sulle sorti dei beni solo in tale ultima ipotesi. L’inciso sulla non definitività, presente nel primo comma e assente nel terzo, induce a interpretare la norma in relazione alle sole sentenze di condanna definitive: solo con la definizione del giudizio di cognizione viene meno la ragione del protrarsi del vincolo sul bene che non debba essere confiscato.
La Corte richiama il principio secondo cui il sequestro preventivo è strumentale alla decisione finale e la confisca può essere disposta anche nei successivi gradi di giudizio, potendo il pubblico ministero impugnare autonomamente la mancata confisca ai sensi dell’art. 579, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue che, prima della definitività, il silenzio della sentenza di condanna non impone automaticamente la restituzione dei beni: la confisca può ancora intervenire nei gradi successivi e, se obbligatoria, anche in sede esecutiva.
Questa protrazione del vincolo è tuttavia subordinata a una condizione: il giudice, investito della richiesta di revoca e restituzione, deve motivare adeguatamente sulla persistenza delle esigenze cautelari. In difetto di confisca disposta, trova applicazione la disciplina dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., che impone la restituzione delle cose sequestrate quando siano venute meno le esigenze che hanno determinato il vincolo.
Nel caso di specie, il Tribunale si era limitato a richiamare genericamente la giurisprudenza sulla confisca allargata in sede esecutiva, omettendo ogni riferimento al tipo di sequestro disposto e, ove funzionale alla confisca, alla effettiva persistenza del periculum in mora. La Corte annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo esame che colmi tale lacuna motivazionale.
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Nota della Redazione
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