Obbligo di motivazione per l’aumento facoltativo della seconda aggravante ad effetto speciale (Cass. pen. Sez. 2 n. 2251 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal dedurre un vizio di legittimità, solleciti una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate nel giudizio di merito, in particolare quando la pronuncia sia conforme tra i due gradi di giudizio. In tale ipotesi, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto solo se il ricorrente indichi specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di secondo grado. È invece fondato il motivo con cui si censuri l’omessa motivazione in ordine all’aumento facoltativo di pena per una seconda circostanza aggravante ad effetto speciale: la giurisprudenza di legittimità impone, a fronte di uno specifico motivo di gravame, un puntuale sforzo motivazionale sia ove si escluda la rilevanza della circostanza concorrente, sia ove la si ravvisi, dovendo in tal caso indicarsi le ragioni dell’aumento e il rispetto del limite massimo di un terzo.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, pronunciando sul gravame proposto avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale del capoluogo, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, con la quale quattro imputati erano stati riconosciuti responsabili, a vario titolo, di concorso in rapina aggravata, ricettazione di autovettura e, per due di essi, di una ulteriore rapina di un telefono cellulare. La Corte territoriale aveva rideterminato le pene, confermando il giudizio di responsabilità e applicando, per uno degli imputati, l’aumento facoltativo di pena per la seconda aggravante ad effetto speciale concorrente con la recidiva qualificata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i ricorsi, rilevando come la maggior parte dei motivi fosse volta a sollecitare una rilettura del merito delle valutazioni probatorie, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente dimostri che l’elemento probatorio sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice di secondo grado. I motivi, inoltre, sono risultati meramente reiterativi delle doglianze già rigettate con argomentazioni logiche e diffuse dalla Corte territoriale, con conseguente difetto di specificità.
Con specifico riferimento alla dosimetria della pena, la Corte ha ritenuto insindacabili gli apprezzamenti del giudice di merito in punto di recidiva, attenuanti generiche e confessione tardiva, in quanto diffusamente motivati in relazione alle modalità del fatto e alla pericolosità degli agenti.
Diversamente, la Corte ha accolto il ricorso proposto da uno degli imputati con riguardo alla omessa motivazione sull’aumento facoltativo di pena per la seconda aggravante ad effetto speciale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi nel senso della doverosità di uno sforzo motivazionale puntuale a fronte di uno specifico motivo di gravame, impone al giudice di esplicitare le ragioni che lo hanno indotto ad applicare il criterio moderatore del cumulo materiale delle circostanze, nonché il rispetto del limite massimo di aumento di un terzo.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all’aumento ex art. 63, quarto comma, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio, dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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