Inammissibile il rinvio pregiudiziale senza presa di posizione del giudice (Cass. pen. Sez. 2 n. 2252 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., si configura come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione per la definizione della questione di competenza territoriale. Il relativo potere è attribuito al giudice procedente in termini di “può” e non di “deve”, sicché il suo esercizio presuppone che il giudice si ritenga competente e non reputi pretestuosa l’eventuale eccezione difensiva, dovendo egli prendere esplicita posizione tra l’alternativa di procedere e quella di trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente. È, pertanto, inammissibile la rimessione diretta degli atti alla Corte fondata su una conclusione perplessa in punto di diritto, non essendo configurabile il rinvio come delega al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza né essendo astrattamente ipotizzabile alcuna situazione di conflitto.
Il Fatto
Nel corso dell’udienza del 22 maggio 2025, il Tribunale di Lamezia Terme ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio concernente il reato di truffa ascritto all’imputato.
Il giudice rimettente, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di momento e luogo di consumazione della truffa il cui profitto è conseguito mediante bonifico, ha indicato tre pronunce – solo asseritamente contrastanti – relative, rispettivamente, alla rilevanza del luogo dell’accredito sul conto del destinatario, all’impossibilità di individuare il luogo di disposizione dell’operazione da parte della persona offesa e alla rilevanza del luogo di riscossione con irrilevanza di quello di emissione dell’ordine di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ribadito l’interpretazione dell’istituto del rinvio pregiudiziale già delineata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720-01, richiamando la finalità di evitare che l’eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata resti un “vizio occulto” del processo e di responsabilizzare il giudice di merito nella valutazione del rinvio incidentale. Da tale architettura discende che il giudice può rimettere la questione solo quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente.
Nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen., ha precisato il Collegio, il giudice procedente deve prendere esplicita posizione tra le due opzioni: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, salvo l’ipotesi di conflitto. Solo il giudice che si ritiene competente, non reputando pretestuose le eccezioni difensive, può utilizzare ritualmente il rinvio pregiudiziale, la cui costruzione come mera delega al giudice di legittimità determinerebbe uno strumento indeterminato e dispersivo.
Nel caso di specie, il Tribunale ha invece direttamente rimesso gli atti alla Corte, all’esito di una conclusione perplessa in punto di diritto, laddove avrebbe dovuto pronunciare sentenza di incompetenza e ordinare la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale ritenuto competente. Il rinvio è stato pertanto dichiarato inammissibile, con restituzione degli atti al giudice remittente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.