Confisca del profitto nel reato di sottrazione fraudolenta di beni (Cass. pen. Sez. 3 n. 2439 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi intendere tale nozione comprensiva anche dei vizi di motivazione radicali, che rendano l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il profitto confiscabile del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 è costituito dal valore dei beni sottratti alla garanzia dei crediti dell’Amministrazione finanziaria, e non dal debito tributario rimasto inadempiuto. Per i beni immobili, tale valore non può eccedere il doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede, secondo il parametro dell’art. 77, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, quale limite generale non superabile.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Firenze disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile, ritenuto profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, contestato a due soggetti, marito e moglie. L’immobile risultava formalmente intestato a una terza persona, ma gli indizi raccolti ne indicavano la piena disponibilità degli indagati, che lo avrebbero acquistato per interposta persona al fine di sottrarlo all’esecuzione esattoriale. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza di riesame, confermando il provvedimento genetico e avverso tale ordinanza i due indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del fumus commissi delicti e l’illegittima individuazione del profitto confiscabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente delimitato il proprio sindacato sulle ordinanze cautelari reali, richiamando il principio per cui il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge, inclusi i vizi di motivazione apparente (Sezioni Unite n. 25932 del 2008). Ha quindi ritenuto esente da vizi la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva indicato una pluralità di elementi concreti per affermare la disponibilità dell’immobile in capo ai ricorrenti. Il pagamento della caparra, l’interposizione di una persona priva di capacità reddituale, l’abitazione effettiva del bene e i flussi finanziari riconducibili agli indagati costituivano indici congrui della simulazione e della finalità di eludere le pretese erariali, rendendo non apodittica l’affermazione del dolo specifico.
Quanto al profitto confiscabile, la Corte ha condiviso l’orientamento secondo cui il profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 è rappresentato dal valore dei beni sottratti alla garanzia, da parametrare ai criteri della riscossione coattiva. Per gli immobili, il richiamo all’art. 77, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 fissa il limite del valore nel doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Tale soluzione, già accolta da Sez. 3 n. 28725 del 2024, consente di evitare sperequazioni tra la misura cautelare e la definitiva ablazione, rispettando il principio di proporzionalità.
Nella specie, il valore dell’immobile (circa due milioni di euro) risultava inferiore al doppio del debito erariale quantificato in 1.493.145,59 euro, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi. Ne conseguiva la correttezza della conferma del sequestro, che non si poneva in contrasto con il principio di proporzionalità. Alla complessiva infondatezza delle censure è seguito il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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