Abnorme l’imputazione coatta disposta per persona non indagata (Cass. pen. Sez. 2 n. 2656 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, nell’accogliere la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di elevare imputazione coatta nei confronti di persona non ancora iscritta nel registro degli indagati. In tale ipotesi il giudice deve limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., senza sostituirsi al pubblico ministero nella valutazione circa l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio. L’inosservanza dell’obbligo di notifica dell’impugnazione del pubblico ministero alle parti private, sancito dall’art. 584 cod. proc. pen., non determina l’inammissibilità del gravame, ma soltanto la mancata decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione incidentale.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, investito della richiesta di archiviazione per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., disponeva l’archiviazione per l’indagato. Nel medesimo provvedimento, tuttavia, il giudice riteneva sussistenti elementi a carico di un soggetto non ancora indagato e ordinava l’iscrizione nel registro e la contestuale imputazione coatta nei di lui confronti per il medesimo reato.
Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l’abnormità dell’atto limitatamente alla parte in cui era stata ordinata l’iscrizione e l’imputazione coatta della nuova persona, ravvisando un’ingerenza del giudice nei poteri propri del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato l’area di operatività del vizio di abnormità, distinguendone il profilo “strutturale” da quello “funzionale”. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 37502 del 2022 e i precedenti ivi evocati, i giudici di legittimità hanno rammentato che l’atto è abnorme sia quando risulti estraneo al sistema processuale, sia quando, pur astrattamente riconducibile a un legittimo potere, ne devii radicalmente la funzione, determinando una stasi procedimentale non altrimenti emendabile.
In applicazione di tali coordinate, la Corte ha affermato che il Giudice per le indagini preliminari, all’esito della richiesta di archiviazione, non può ordinare l’imputazione coatta nei confronti di una persona non indagata, né elevarla per reati diversi da quelli per cui era stata chiesta l’archiviazione. In tali evenienze, il giudice dispone esclusivamente del potere di ordinare l’iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., mentre la valutazione in ordine all’esercizio dell’azione penale rimane rimessa al pubblico ministero.
Nel caso di specie, il giudice, esercitando un potere non conferitogli, si era sostituito al pubblico ministero nella valutazione circa l’idoneità del compendio indiziario a sostenere l’accusa, ordinando contestualmente di elevare l’imputazione. Tale condotta integra un’ipotesi di carenza di potere in concreto, rendendo abnorme la decisione nella parte in cui dispone l’imputazione coatta della nuova persona.
La Corte ha altresì disatteso l’eccezione difensiva relativa alla mancata notifica del ricorso, precisando che l’inosservanza dell’art. 584 cod. proc. pen. non inficia la procedibilità dell’impugnazione, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale.
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Nota della Redazione
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