Inammissibilità d’appello non per manifesta infondatezza dei motivi (Cass. pen. Sez. 2 n. 3201 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. solo quando questi difettino di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa, o di “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni della decisione impugnata. È invece illegittima la declaratoria di inammissibilità fondata sulla valutazione di merito della manifesta infondatezza delle deduzioni dell’appellante, attenendo tale giudizio alla fondatezza della doglianza e non alla sua specificità. L’onere di specificità gravante sull’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione sono esposte nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto nell’interesse di una donna condannata in primo grado per ricettazione di beni rinvenuti in un appartamento di sua esclusiva proprietà e in una cantina della quale aveva le chiavi.
Il difensore ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: l’appello non sarebbe stato aspecifico, avendo la difesa allegato che la cantina era stata data in comodato a un terzo e contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; il provvedimento impugnato avrebbe poi valutato il merito delle doglianze eccedendo i limiti del giudizio di ammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la legge n. 103 del 2017, che ha riformato l’art. 581 cod. proc. pen. assegnando dignità normativa al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (sentenza “Galtelli”): l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
La giurisprudenza successiva, citata dalla Corte, ha precisato che il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo in caso di difetto di specificità “intrinseca” o “estrinseca” dei motivi, e non quando questi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale: in tali ipotesi la valutazione investe la fondatezza del motivo e non la sua ammissibilità.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale non si era limitata a verificare la coerenza delle ragioni addotte con il percorso argomentativo del primo giudice, ma aveva operato una valutazione di merito: aveva ritenuto la tesi del comodato non confortata da prova, aveva escluso la configurabilità dell’incauto acquisto per mancata indicazione di una lecita provenienza dei beni e aveva valorizzato le denunce di furto presentate da alcuni soggetti, accertando in tal modo la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive.
Tale operazione argomentativa, secondo la Corte, esonda dal perimetro della valutazione di ammissibilità: la verifica della fondatezza delle allegazioni attiene al merito dell’impugnazione e non può legittimare una declaratoria di inammissibilità per aspecificità. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.
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Nota della Redazione
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