Accertamento del cattivo stato alimentare senza analisi di laboratorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 3463 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di cui all’art. 5, lett. b), legge n. 283/1962 è configurabile tutte le volte in cui le modalità di conservazione delle sostanze alimentari contrastino con previsioni normative o anche soltanto con le regole dell’esperienza, sì da pregiudicare l’interesse del consumatore a che l’alimento sia ben mantenuto prima di essere ulteriormente lavorato o utilizzato nella produzione, venduto, preparato o somministrato per il consumo. Il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa ha dichiarato l’imputato, in qualità di titolare e legale rappresentante dell’impresa, colpevole del reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e in stato di alterazione, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 6.000 di ammenda. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo ha lamentato la carenza dell’elemento oggettivo del reato, contestando la mancanza di verifiche oggettive circa il cattivo stato di conservazione degli alimenti, fondato dal Tribunale su mere “percezioni soggettive”. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per non avere il giudice di merito analizzato criticamente il compendio probatorio difensivo, con riguardo alla data di arrivo dei prodotti e alla loro collocazione temporanea nel banco frigo, senza accertare il nesso tra gli alimenti e la loro pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità o manifestamente infondate, in quanto dirette a una rivalutazione del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità e non confrontatesi con la motivazione del Tribunale, che aveva ricavato la conclusione sul cattivo stato degli alimenti da molteplici dati convergenti.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 5, lett. b), legge n. 283/1962 sanziona la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione ogni qualvolta le modalità di conservazione contrastino con le disposizioni normative o con le regole dell’esperienza, pregiudicando l’interesse del consumatore alla buona conservazione dell’alimento prima della sua immissione al consumo.
Quanto all’accertamento del cattivo stato di conservazione, la Corte ha ribadito che esso non richiede necessariamente il prelievo di campioni o specifiche analisi di laboratorio, potendo essere desunto da dati obiettivi come la documentazione della verifica e le dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile in caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche di conservazione.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva valorizzato elementi oggettivi quali l’assenza di tracciabilità circa la provenienza, la data di confezionamento e la data di scadenza degli alimenti — alcuni già scaduti da mesi — e il congelamento con tecnica non corretta, il tutto suffragato dalle relazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, dalle riproduzioni fotografiche della merce sequestrata e dalle dichiarazioni del teste.
La Corte ha altresì precisato che le possibili diverse ipotesi ricostruttive del quadro probatorio assumono rilevanza in sede di legittimità solo quando la ricostruzione difensiva sia inconfutabile e non meramente alternativa a quella accolta in sentenza, come nel caso in esame. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e dell’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017, avendo la Corte esercitato la facoltà di aumento della sanzione oltre il massimo edittale.
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Nota della Redazione
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