Stato di necessità escluso in caso di adesione volontaria a organizzazione criminale (Cass. pen. Sez. 1 n. 3589 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stato di necessità, la causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen. postula un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, che non sia stato volontariamente o colposamente cagionato dall’agente e che sia pertanto indipendente dalla sua volontà. L’adesione consapevole e volontaria a un sodalizio criminale, ancorché maturata in un contesto di provenienza coercitivo, esclude la configurabilità della scriminante, difettando il requisito dell’attualità del pericolo e della non evitabilità della condotta. Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le censure proposte in appello è inammissibile, perché privo della necessaria critica argomentata al provvedimento impugnato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato su una motivazione che valorizzi il solo elemento ritenuto prevalente, purché congrua e non contraddittoria.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello di Palermo aveva confermato la condanna dell’imputato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa, per i reati di partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di tortura ai danni di migranti ristretti in campi di prigionia libici e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata dall’essersi avvalso del contributo di un minore.
L’imputato, cittadino bengalese giunto in Italia dopo essere stato detenuto in un campo libico, aveva svolto funzioni di custodia e sorveglianza degli altri prigionieri. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’erronea esclusione dello stato di necessità, per essersi trovato costretto ad accettare l’incarico al fine di salvare la propria vita, e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, dichiarando il ricorso infondato in relazione al primo e inammissibile quanto al secondo, con conseguente rigetto dell’impugnazione.
Quanto allo stato di necessità, la giurisprudenza di legittimità citata richiede che il pericolo sia attuale, grave alla persona, non altrimenti evitabile e, soprattutto, non causato volontariamente o colposamente dal soggetto agente. La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito immune da vizi logici nell’escludere la scriminante: l’arrivo volontario in Libia e l’accettazione dell’incarico di custode, con il possesso di strumenti ad hoc come bastoni e tubi di gomma, escludevano la sussistenza di una costrizione attuale e non evitabile, non essendo emersa la prova di una minaccia diretta e incombente al momento della condotta.
La Corte ha inoltre respinto la censura relativa alla mancata perizia medico-legale sulle lesioni, rilevando che tale prova non risulta essere stata richiesta ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. in appello e che la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ritenute inattendibili dalla Corte territoriale, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, pur dando atto del contesto coercitivo in cui versavano sia le guardie che i prigionieri.
In ordine alle attenuanti generiche, la motivazione è stata ritenuta adeguata, essendo sufficiente la valorizzazione della gravità del fatto e del ruolo manageriale svolto dall’imputato per giustificare il diniego, in linea con il principio per cui il giudice può limitarsi a considerare l’elemento ritenuto prevalente. La censura, inoltre, è stata dichiarata inammissibile in quanto riproduttiva dei motivi di appello, senza una specifica critica alla sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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