Sopravvenuta sentenza di condanna e perdita di interesse al riesame cautelare (Cass. pen. Sez. 3 n. 3973 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti de libertate, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto di una sentenza, pur non irrevocabile, emessa per i medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto. La sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l’interesse dell’indagato alla procedura di riesame con riferimento al profilo concernente la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Tale preclusione opera salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare.
Il Fatto
L’indagato aveva proposto appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Bologna, adito ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello, ritenendo infondate le doglianze relative all’inutilizzabilità delle prove acquisite tramite chat SkyECC e ordine europeo di indagine.
Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo articolato in sette profili, tutti incentrati sulla violazione della disciplina in tema di intercettazioni e di ordine europeo di indagine, nonché sulla mancata conformazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 30 aprile 2024, causa C-670/22. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato un dato fattuale decisivo e sopravvenuto: in data 8.11.2024, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’indagato alla pena di sedici anni di reclusione per gli stessi fatti per i quali si procedeva in sede cautelare.
Richiamando la giurisprudenza costante di legittimità, la Corte ha affermato il principio della relazione di strumentalità tra il procedimento incidentale e quello principale. La decisione cautelare, pertanto, non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa nel merito, ancorché non irrevocabile.
Ne consegue che la sopravvenienza di una sentenza di condanna determina il venir meno dell’interesse dell’indagato alla verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede di riesame. Tale verifica è preclusa al giudice dell’appello incidentale, salvo che vengano dedotti elementi di prova nuovi, idonei a prospettare una diversa lettura del quadro indiziario. Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, come rilevato dalla Corte.
Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto che alcuna doglianza potesse essere avanzata in ordine alla gravità indiziaria, in ragione della pronuncia di condanna, sia pure non irrevocabile, emessa in primo grado. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
All’esito di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, non sussistendo elementi per ritenere che l’impugnazione sia stata proposta senza colpa. La Corte ha infine disposto la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non discendendo dalla decisione la rimessione in libertà dell’interessato.
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Nota della Redazione
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