Misure alternative richiedono prognosi favorevole e non solo assenza di ostacoli (Cass. pen. Sez. 1 n. 4221 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi di pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorrono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole circa l’esito della prova e la prevenzione del pericolo di recidiva. La valutazione deve avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi al reato, per verificare i sintomi di una positiva evoluzione della personalità e le condizioni di reinserimento sociale. Il giudice di sorveglianza, anche in presenza di elementi positivi, può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione e la sperimentazione di altri benefici, secondo il principio di gradualità, specie quando il reato sia sintomatico di capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in parziale accoglimento dell’istanza del condannato, pur riconoscendo l’impossibilità della condotta di collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter l. n. 354/1975, rigettava le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e di semilibertà ex art. 50 Ord. pen.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 47 e 50 Ord. pen. e 27 Cost., nonché vizio di motivazione. In particolare, lamentava l’omessa valutazione della condotta carceraria, la contraddittorietà tra il riconoscimento della collaborazione impossibile e l’affermazione del rischio di recidiva, e la mancata considerazione dell’esito positivo della lunga osservazione intramuraria e della finalità rieducativa della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha ribadito che la concessione di una misura alternativa richiede non già l’assenza di elementi negativi ma la sussistenza di elementi positivi, idonei a fondare una prognosi favorevole di reinserimento sociale e di prevenzione della recidiva. L’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo di revisione critica del passato delinquenziale, da escludere solo sulla base di dati fattuali obiettivamente certi.
La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve avere riguardo al comportamento successivo al reato, per verificare l’evoluzione positiva della personalità del condannato (Sez. 1 n. 20469 del 2014, Canterini; Sez. 1 n. 17021 del 2015, Nucera). Ha inoltre precisato che il tribunale di sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione, anche laddove emergano elementi positivi, specie se il reato è sintomatico di una rilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali (Sez. 1 n. 22443 del 2019, Froncillo). Quanto alla semilibertà, ha richiamato la necessità di una duplice indagine circa i risultati del trattamento e le condizioni di graduale reinserimento sociale (Sez. 1 n. 197 del 2024, Puglisi), nonché la non vincolatività dei giudizi dell’U.E.P.E. (Sez. 1 n. 23343 del 2017, Arzu).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si fondava su elementi specifici: il lavoro richiesto presso uno stabilimento balneare, che avrebbe ostacolato il monitoraggio; la prossimità del luogo di lavoro e di residenza alla zona del reato di estorsione; la persistente attività del clan camorristico di riferimento; la recente commissione del reato. Tali elementi, ha concluso la Corte, giustificavano una prognosi negativa e l’opportunità di un periodo di osservazione più lungo, secondo il principio di gradualità dei benefici, rendendo la decisione immune da vizi di legittimità.
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Nota della Redazione
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