Invasione terreni: onere probatorio altruità e dolo specifico (Cass. pen. Sez. 2 n. 4696 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di invasione, ai sensi dell’art. 633 cod. pen., comprende il comportamento di chi si introduce nell’immobile altrui arbitrariamente, ossia contra ius, essendo privo del diritto di accesso. La norma tutela non solo la proprietà ma anche il possesso, dovendosi intendere il termine “altrui” come riferito a qualsiasi rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario. Il delitto richiede il dolo specifico, consistente nella finalità di occupare l’immobile o di trarne profitto, che presuppone la consapevolezza in capo all’agente dell’altruità del bene, la quale influisce sulla coscienza dell’illegittimità della condotta.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di Amalfi nei confronti di un imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 633 cod. pen. per aver parcheggiato un’autovettura su un terrazzo di cui la parte civile asseriva essere proprietaria esclusiva.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sosteneva che il terrazzo fosse in comproprietà tra il padre dell’imputato e la parte civile, come accertato da una sentenza della Corte di appello di Salerno, sezione civile, che aveva rigettato la domanda di negatoria servitutis. Tale decisione, passata in giudicato, sarebbe stata ignorata dal giudice di appello penale, che aveva invece valorizzato un testamento olografo del 1999 attribuendo la proprietà esclusiva del bene alla parte civile. Lamentava, inoltre, la mancata considerazione della documentazione acquisita a seguito di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e l’assenza di motivazione in punto di dolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, trattando congiuntamente i motivi in quanto strettamente connessi. Essa ha richiamato il principio per cui la condotta di invasione è caratterizzata dall’arbitrarietà, ossia dall’assenza di un diritto di accesso. Ha inoltre precisato che la tutela penale si estende a ogni rapporto con l’immobile, non limitandosi alla sola proprietà, e che l’elemento soggettivo del delitto richiede la consapevolezza dell’altruità del bene.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata presentava evidenti carenze e contraddizioni nella motivazione concernente l’elemento oggettivo dell’altruità del bene. In particolare, il giudice di appello, dopo aver disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. per l’indispensabilità dell’integrazione probatoria, aveva poi liquidato la nuova documentazione con un’espressione apodittica, senza valutarne la portata.
La Corte ha evidenziato che il giudice di appello aveva completamente pretermesso la valutazione di una sentenza definitiva della sezione civile della Corte di appello, la quale aveva rigettato l’azione negatoria della servitù di passaggio sul presupposto che il padre dell’imputato fosse comproprietario di tutta l’area cortilizia comprendente anche il terrazzo oggetto di causa. Questa omissione, unita alla contraddizione logica di disporre un’integrazione istruttoria per poi dichiarare le risultanze inidonee senza motivazione, ha reso la sentenza annullabile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.