Motivi rinunciati nel concordato in appello e doglianze inammissibili (Cass. pen. Sez. 7 n. 4909 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso per cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti i motivi di appello rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, ovvero in una pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputati, procedendosi per il reato di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990.
La comune difesa dei predetti imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione dei motivi di gravame non oggetto di rinuncia e l’omessa valutazione dell’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel richiamare la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019), ha ribadito che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile entro limiti rigorosi. Le censure ammissibili riguardano esclusivamente i vizi della volontà della parte nell’accedere al concordato, il difetto di consenso del pubblico ministero e l’eventuale difformità del contenuto della pronuncia rispetto all’accordo intervenuto.
Al di fuori di tali ipotesi, le doglianze sono inammissibili. In particolare, la Corte ha precisato che non possono essere dedotte in sede di legittimità le censure relative ai motivi di appello rinunciati, né quelle concernenti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., né i vizi attinenti alla determinazione della pena, salvo che questi non si traducano in una sanzione illegale perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Nel caso di specie, la doglianza sollevata dai ricorrenti non rientrava tra quelle ammesse, a prescindere dalla palese genericità del ricorso. Il giudizio di rinvio, infatti, aveva ad oggetto esclusivamente la misura della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, oggetto del concordato, e i ricorrenti non avevano neppure specificato quali sarebbero stati i motivi non rinunciati in sede di concordato.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., aumentata oltre il massimo edittale in forza dell’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
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Nota della Redazione
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