Sequestro preventivo e interesse del socio non proprietario al riesame (Cass. pen. Sez. 2 n. 5421 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indagato che non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, pur essendo astrattamente legittimato a richiederne il riesame, può proporre impugnazione solo se vanta un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa, quale effetto del dissequestro. Tale interesse non può consistere nella mera qualità di indagato per il reato in relazione al quale è stato disposto il vincolo, né nella qualità di socio della società proprietaria del bene, nemmeno se accomandatario, atteso che la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali non incide sulla formale titolarità del bene. È onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la relazione con la cosa sequestrata. Il difetto originario di procura speciale, necessaria ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. a fronte di interessi meramente civilistici del terzo interessato, determina altresì l’inammissibilità del gravame.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo di due unità immobiliari in relazione ai reati di concorso in bancarotta documentale e patrimoniale e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Il Tribunale di Roma, investito dell’istanza di riesame proposta dagli indagati, l’aveva dichiarata inammissibile, rilevando come gli stessi avessero agito nella loro veste di indagati e non quali legali rappresentanti della società proprietaria dei beni.
Avverso tale ordinanza, gli indagati ricorrevano per cassazione, sostenendo che il loro interesse all’impugnazione fosse connaturato alla qualifica di soci accomandatari della società proprietaria: in caso di incapienza del patrimonio sociale, sarebbero stati responsabili per l’adempimento delle obbligazioni sociali e l’eventuale liquidazione giudiziale sarebbe stata estesa anche alla loro posizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente evidenziato la carenza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione. Il Collegio richiama il consolidato principio di legittimità per cui l’indagato non titolare del bene può proporre riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ma solo se tale interesse corrisponde al risultato tipizzato dell’ordinamento, individuato nella restituzione della cosa a seguito di dissequestro. La Corte cita, a sostegno, diversi precedenti di legittimità, tra cui Sez. 3, n. 16352 del 2021 e Sez. 5, n. 35015 del 2020, nonché l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite del 2025.
La valutazione dell’interesse va operata solo con riferimento alla specifica prospettazione del mezzo di impugnazione. In tal senso, è onere di chi impugna indicare gli elementi fattuali e giuridici che sostengono la sua relazione con la cosa, relazione che non può essere integrata dalla semplice qualità di indagato, come affermato da Sez. 5, n. 3033 del 2024 in tema di bancarotta fraudolenta.
Nel caso di specie, l’istanza di riesame era stata presentata dagli indagati in proprio, senza specificazioni, e la titolarità dei beni era riconducibile a una società terza. La Corte evidenzia che l’esame diretto dell’impugnazione conferma non solo la carenza di interesse, ma anche il difetto originario della procura speciale, necessaria, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., a fronte di interessi civilistici dei terzi.
Quanto alle argomentazioni dei ricorrenti, la Corte le ritiene manifestamente infondate: la responsabilità illimitata degli accomandatari, ai sensi dell’art. 2313 cod. civ., non incide sulla formale titolarità del bene. La mera possibilità, non attuale, di una futura estensione della liquidazione giudiziale ai soci non conferisce loro legittimazione, poiché solo il curatore potrebbe agire in tale evenienza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 45936 del 2019.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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