Peso rilevante per la ricavabilità di oltre seicento dosi (Cass. pen. Sez. 7 n. 5598 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ripropone gli stessi motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con le risposte fornite dalla Corte territoriale, è inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto. In tema di fatto di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la riconoscibilità dell’attenuante è limitata alle ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri richiamati dalla disposizione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato con il richiamo ai precedenti penali dell’imputato, considerati ai sensi dell’art. 133 cod. pen.. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando la pena inflitta supera i limiti di concedibilità previsti dall’art. 163 cod. pen..
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Benevento, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Napoli, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 248 di marijuana. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla prova della finalità di spaccio, al diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorrente aveva riproposto i medesimi argomenti già dedotti in appello, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale. Tale condotta integra una causa di inammissibilità del ricorso, essendo la censura volta a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata, inoltre, aveva fornito una motivazione logica e aderente alle emergenze processuali, fondata sul significativo dato ponderale dei grammi 248 di marijuana, da cui erano ricavabili 628 dosi medie, e sulle modalità dell’occultamento della sostanza stupefacente, ritenute incompatibili con un uso personale.
Quanto alla lieve entità del fatto, la Corte ha richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, secondo cui l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri richiamati dalla disposizione. Nel caso di specie, il rilevante peso ponderale e la ricavabilità di 628 dosi medie hanno giustificato l’esclusione dell’attenuante, in quanto elementi indicativi del collegamento con ambienti dediti al traffico di stupefacenti in modo organizzato.
In relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha affermato che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen.. A tal fine, è sufficiente il richiamo ai precedenti penali dell’imputato, come avvenuto nella sentenza impugnata, che aveva fondato l’esclusione delle attenuanti proprio sui due precedenti penali dell’imputato.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, atteso che la pena inflitta era di due anni di reclusione oltre la multa, superiore ai limiti di concedibilità del beneficio. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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