Il terzo non può contestare i presupposti del sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 6285 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato è legittimato a impugnare il provvedimento, ma può dedurre esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato. Non può invece contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, ossia il fumus commissi delicti e il periculum in mora.
Il Fatto
Il Tribunale collegiale di Roma aveva respinto l’istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000. L’appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso tale decisione era stato a sua volta rigettato dal Tribunale di Roma in funzione di giudice cautelare. Le società istanti, parti terze rispetto al reato tributario, ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, disattendendo la tesi difensiva secondo cui la legittimazione a contestare i presupposti del sequestro deriverebbe dal riconoscimento, da parte del giudice di merito, del diritto alla restituzione.
La Sesta Sezione ha richiamato il consolidato orientamento per cui il terzo, in sede di merito e di legittimità, può far valere esclusivamente la propria titolarità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato, non anche la mancanza dei presupposti della misura. Ammettere la contestazione di tali aspetti da parte del terzo integrerebbe una forma di intervento ad adiuvandum in favore del destinatario della misura, lesiva del principio di legittimazione ad agire.
Nel caso di specie, le censure concernenti l’insussistenza del periculum in mora e la corretta individuazione del profitto del reato sono state ritenute estranee alle doglianze deducibili dai terzi, in quanto non attengono alla loro titolarità del bene né all’assenza di un loro contributo al reato. La Corte ha inoltre escluso che la pregressa decisione del giudice di merito sull’ammissibilità dell’impugnazione potesse generare una preclusione al rilievo officioso dell’inammissibilità. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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