Inammissibile il ricorso per erronea qualificazione non evidente nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. 3 n. 6296 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena. L’errore sul nomen iuris è deducibile solo quando sia manifesto, ovvero quando la qualificazione giuridica risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto dell’imputazione. Gli errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato restano estranei al ristretto perimetro dei motivi ammessi, così come le censure relative all’efficacia drogante della sostanza, all’errore di fatto o all’errore scusabile sulla illiceità del fatto.
Il Fatto
Gli imputati, nella qualità di amministratore e di socio lavoratore di una società riconducibile a un negozio specializzato nella vendita di cannabis c.d. light, erano stati tratti a giudizio per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, per avere commercializzato o detenuto per la vendita, senza la prescritta autorizzazione, ingenti quantitativi di infiorescenza di marijuana, hashish e olio di hashish.
Il giudice per l’udienza preliminare aveva applicato la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata era stata emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., sicché il ricorso soggiace alle limitazioni previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale disposizione consente di proporre ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena.
Con riferimento al primo motivo, incentrato sull’erronea qualificazione giuridica e sull’illegalità della pena, la Corte ha richiamato il principio, ribadito dalle Sezioni Unite (sent. n. 20 del 27/10/1999), per cui l’errore sul nomen iuris è deducibile solo se manifesto, ovvero quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nella specie, le censure relative all’efficacia drogante della sostanza e alle modalità di calcolo delle assunzioni efficaci non erano riconducibili a tale ipotesi, trattandosi di mere deduzioni valutative non evidenti dal testo della sentenza impugnata.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti rispettivamente la violazione dell’art. 47, primo comma, cod. pen. per errore di fatto sul carattere stupefacente della sostanza e l’erronea esclusione dell’errore scusabile sulla illiceità del fatto, sono stati ritenuti estranei alle censure consentite dalla legge per le sentenze di patteggiamento. Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato non consentito, poiché contestava la sussistenza del dolo, ambito di sindacato ulteriormente estraneo al perimetro delle censure ammesse.
I ricorsi sono stati conseguentemente dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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