La tenuità del danno non dipende dalle condizioni economiche della vittima (Cass. pen. Sez. 5 n. 6554 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. può essere riconosciuta solo quando il pregiudizio cagionato sia obiettivamente lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, considerando non solo il valore intrinseco della cosa ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. Il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo ha rilievo sussidiario, potendo operare unicamente per confermare un giudizio di tenuità già formulabile in base alla valutazione oggettiva del danno, e non per qualificare come tenue un danno che tale non sia. Ne consegue che, in caso di furto in danno di una catena di supermercati, la capacità economica della vittima non rileva quando il valore della merce sottratta non sia di per sé esiguo.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., riconoscendo la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e ritenendola equivalente alle contestate aggravanti. Il giudice di merito aveva fondato tale valutazione non sul valore intrinseco della merce sottratta, pari a oltre cinquecento euro, bensì sulla capacità economica della persona offesa, individuata in una nota catena di supermercati.
Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale: l’attenuante sarebbe stata concessa nonostante il valore non modesto della refurtiva, in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità che la ritiene configurabile solo in presenza di un bene dal valore sostanzialmente irrilevante. Il ricorrente sottolineava altresì che i beni sottratti non erano di prima necessità e che l’imputato aveva plurimi precedenti specifici.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la sua adesione all’indirizzo interpretativo consolidato in materia di attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte ha affermato che il riferimento alle condizioni economiche della persona offesa, ai fini dell’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., ha natura sussidiaria e può essere utilizzato solo quando il danno sia già in sé estremamente contenuto sul piano oggettivo, tanto da poter essere considerato quasi irrisorio. Le condizioni economiche del soggetto passivo possono quindi solo confermare un giudizio di tenuità autonomamente formulabile, senza mai sostituirsi alla valutazione oggettiva del pregiudizio.
A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 4, n. 6635 del 2017, secondo cui la concessione dell’attenuante presuppone un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio, con esclusione di ogni rilievo alla capacità del soggetto passivo di sopportare il danno; nella specie, era stata ritenuta inammissibile l’invocazione dell’attenuante per un furto di merce del valore di 82 euro in danno di un supermercato. La Corte ha inoltre richiamato Sez. 2, n. 5049 del 2020 e Sez. 5, n. 34310 del 2015, avente quest’ultima ad oggetto il furto di quattro bottiglie di rhum del valore di 217,80 euro, per il quale era stata esclusa l’attenuante proprio in ragione dell’irrilevanza delle condizioni economiche di una persona offesa di grandi dimensioni.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva motivato la concessione dell’attenuante esclusivamente in ragione del danno cagionato a una società titolare di una nota catena di supermercati, senza valutare il valore in sé della merce sottratta. Tale valore, essendo superiore a cinquecento euro, non avrebbe potuto essere oggettivamente considerato di speciale tenuità. La sentenza impugnata si è pertanto posta in contrasto con l’orientamento di legittimità senza offrirne alcuna confutazione.
La Corte ha conseguentemente disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, limitatamente alla circostanza attenuante e per un nuovo giudizio in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
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Nota della Redazione
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