Inammissibile il ricorso per censure reiterative e aspecifiche in tema di ricettazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 7119 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce l’illogicità della motivazione basandosi su una diversa lettura dei dati processuali o su una diversa ricostruzione storica dei fatti, senza confrontarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. La mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma solo l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, con divieto di ricorrere a mere clausole di stile. Sono altresì inammissibili, perché aspecifici, i motivi che reiterano doglianze già disattese in appello, senza assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede la presa in considerazione di tutti gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ne aveva confermato la condanna per il delitto di ricettazione. Con cinque motivi di doglianza, la difesa lamentava l’omessa valutazione delle censure relative all’affermazione di responsabilità, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la mancata riqualificazione nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 709 cod. pen. e nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso era reiterativo di doglianze già proposte e disattese dalla Corte di merito, e si risolveva in una censura di illogicità motivazionale basata su una diversa lettura dei dati processuali. Tale tipo di doglianza non è consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella dei giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 12 del 2000, Jakani.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il giudizio sulla tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 2018), purché il giudice motivi sulle forme di estrinsecazione del comportamento, sulla gravità e sul bisogno di pena, senza ricorrere a clausole di stile. La Corte d’appello aveva giustificato il diniego in ragione della durata dell’occupazione, con motivazione congrua e non illogica.
Il terzo e il quarto motivo, relativi alle mancate riqualificazioni, sono stati ritenuti non specifici e soltanto apparenti, in quanto si risolvevano nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e disattese, omettendo di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il quinto motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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