Impugnazione solo telematica: inammissibile l’appello via PEC (Cass. pen. Sez. 4 n. 7238 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’atto di impugnazione deve essere proposto esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, comma 1, e 111-bis cod. proc. pen., come modificati dal d.lgs. n. 150/2022. Il deposito dell’atto a mezzo PEC è consentito, in epoca successiva a tale data, solo per le specifiche categorie di atti individuate dall’art. 3, comma 9, d.m. n. 217/2023, ovvero nei casi di malfunzionamento del sistema informatico regolati dall’art. 175-bis cod. proc. pen. La presentazione dell’impugnazione con modalità non telematiche, al di fuori di tali ipotesi, determina l’inammissibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sospensione dell’obbligo di deposito telematico disposta dal Presidente del Tribunale per un periodo di malfunzionamento del sistema non può essere invocata per un atto proposto successivamente alla scadenza del termine finale ivi previsto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto, a mezzo PEC, nell’aprile 2025, avverso una sentenza di condanna del Tribunale di Ivrea emessa all’esito di giudizio abbreviato. La Corte territoriale rilevava che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), l’atto di impugnazione avrebbe dovuto essere presentato esclusivamente con modalità telematiche. Il Presidente del Tribunale aveva disposto, per un malfunzionamento del sistema informatico, la possibilità di deposito in formato analogico o a mezzo PEC per il periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025; l’appello, tuttavia, era stato proposto il 29 aprile 2025, oltre tale termine.
L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e sostenendo che la normativa regolamentare non fosse idonea a determinare una causa di inammissibilità e che l’atto fosse comunque pervenuto alla Cancelleria del giudice dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta sezione penale, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., nel testo novellato dall’art. 33, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 150/2022, che impone la presentazione degli atti di impugnazione con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. L’entrata in vigore di tale obbligo è stata differita dal legislatore sino alla pubblicazione dei regolamenti attuativi, avvenuta con il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, successivamente modificato dal d.m. n. 206/2024, che ha reso obbligatorio il deposito telematico a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La Corte ha quindi precisato che il sistema normativo consente il deposito non telematico solo in due ipotesi: per gli atti per i quali la legge prevede espressamente la trasmissione a mezzo PEC (art. 3, comma 9, d.m. n. 217/2023) e nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, disciplinato dall’art. 175-bis cod. proc. pen., che abilita il giudice a disporre l’utilizzo di modalità non informatiche per il periodo strettamente necessario alla risoluzione del guasto.
Nella fattispecie, la sospensione disposta dal Presidente del Tribunale di Ivrea era temporalmente limitata al 31 marzo 2025. L’appello, proposto a mezzo PEC il 29 aprile 2025, risultava quindi tardivamente presentato con modalità non consentite, essendo peraltro spirato anche il termine di cui all’art. 3, comma 4, d.m. n. 217/2023, che consentiva il deposito non telematico degli atti relativi al giudizio abbreviato.
La Corte ha infine evidenziato la natura tassativa della sanzione processuale: l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega l’inammissibilità all’inosservanza delle disposizioni dell’art. 582 cod. proc. pen., tra cui rientrano quelle attinenti alle modalità di deposito. Ha inoltre escluso la rilevanza del precedente invocato dalla difesa, riferito alla diversa fattispecie dell’opposizione a decreto penale. Il ricorrente è stato condannato altresì al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenerlo incolpevole.
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Nota della Redazione
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