Annullata condanna bancarotta per carenza motivazionale sulle censure (Cass. pen. Sez. 5 n. 7384 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile la motivazione “per relationem” della sentenza di appello che, a fronte di doglianze specifiche formulate con l’atto di gravame, ometta di offrire una esplicita valutazione sulle singole condotte contestate, non potendosi colmare tale lacuna con l’integrazione con la motivazione della sentenza di primo grado. Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa; viceversa, è viziata la pronuncia che non si confronti con le censure in ordine alla sussistenza delle condotte distrattive, alla qualifica di amministratore di fatto, al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili. In tema di revoca della costituzione di parte civile, alla relativa comunicazione consegue la revoca delle statuizioni di cui all’art. 538 cod. proc. pen. in punto di risarcimento del danno e provvisionale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Padova che aveva condannato una donna, in qualità di amministratrice unica e socia di una società dichiarata fallita, e un uomo, quale coamministratore di fatto della stessa, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Agli imputati si contestava di aver distratto le attività della fallita mediante la costituzione di una nuova società e di aver sottratto la documentazione contabile. Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in relazione alla mancata risposta alle specifiche censure formulate con l’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato il principio per cui le motivazioni di primo e secondo grado, se conformi, si integrano a vicenda e che la motivazione “per relationem” è ammissibile. Nel caso di specie, tuttavia, tale integrazione non era possibile, poiché la Corte territoriale, a fronte di doglianze specifiche, aveva omesso di motivare sulla posizione di entrambi i ricorrenti con riguardo a tutte le distrazioni contestate. In particolare, non aveva fornito alcuna risposta alle censure relative all’ontologica diversità dell’attività delle due società, alla natura della cessione di beni, alla sussistenza di un magazzino e alla riconducibilità della sottrazione della contabilità agli imputati.
Quanto alla posizione della ricorrente, la Corte ha giudicato la motivazione carente laddove non si confrontava con le specifiche deduzioni difensive, limitandosi a un generico richiamo alla ricostruzione del giudice di primo grado. La mancata presa in carico dei profili di impugnazione ha impedito di desumere dall’ordito motivazionale un implicito ragionamento giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate distrazioni.
Con riguardo alla posizione del coamministratore di fatto, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non si confronta con le doglianze relative alla qualifica, richiamando genericamente la deposizione di più testi senza indicarne il nome o il contenuto, e omettendo ogni valutazione sulle prove documentali prodotte dalla difesa. Parimenti fondati sono stati ritenuti i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, alla durata delle pene accessorie e alla mancata motivazione sulla richiesta di riduzione della pena per il rito abbreviato condizionato.
La Corte ha infine accolto il motivo relativo alla revoca della costituzione di parte civile, comunicata con PEC, rilevando che a tale revoca avrebbe dovuto conseguire l’annullamento delle statuizioni civili in punto di risarcimento del danno e provvisionale. Ha, invece, dichiarato inammissibili i motivi relativi al trattamento sanzionatorio della ricorrente, non essendo state le relative questioni devolute con l’atto di appello. L’annullamento con rinvio è stato pertanto disposto per entrambe le posizioni.
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Nota della Redazione
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