La soglia minima di stupefacente non esclude la rilevanza penale della condotta (Cass. pen. Sez. 7 n. 7763 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è penalmente irrilevante la condotta di cessione di sostanza stupefacente integrata da un basso quantitativo, ancorché privo di effetti droganti, in quanto la soglia minima della punibilità non è desumibile dal dato normativo né dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in assenza di una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento del diniego. È inammissibile, per genericità e mancanza di correlazione con la motivazione impugnata, il motivo di ricorso per cassazione che ripropone ragioni già disattese dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di cessione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e di falso. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna, rigettando le doglianze dell’imputato in ordine alla rilevanza penale della condotta, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, relativo all’irrilevanza penale della condotta per il basso quantitativo di stupefacente, è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto riproduttivo di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, oltre che carente di specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
La Corte ha chiarito che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale deriva l’inammissibilità, si desume dall’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dal giudice del gravame e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Tale vizio inficia il terzo motivo, concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, e il quarto, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Sul quarto motivo, la Corte ha precisato che il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. La motivazione della sentenza impugnata, che richiama l’assenza di elementi favorevoli, è stata ritenuta esente da evidenti illogicità.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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