Estorsione aggravata dalla reiterazione e inammissibilità del ricorso per censure di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 9263 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui si deduca un vizio di motivazione volto a contestare esclusivamente l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, già compiutamente esaminato e disatteso con motivazione congrua e lineare. La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell’imputato e la riconduzione della condotta minacciosa alla fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., piuttosto che all’art. 393 cod. pen., costituiscono apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità. Non è riconoscibile l’attenuante della lieve entità del fatto quando l’azione estorsiva si sia caratterizzata per la reiterazione delle richieste minacciose, elemento che denota una maggiore capacità criminale del soggetto agente.
Il Fatto
Con sentenza del 04/02/2025 la Corte di Appello, Sezione distaccata di Taranto, confermava la condanna del ricorrente per il reato di estorsione ai danni dei propri genitori. L’imputato aveva posto in essere minacciose richieste di denaro nei confronti degli stessi, in occasione della consegna del corrispettivo per la giornata di lavoro svolto.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e alla mancata riqualificazione del fatto in quello di cui all’art. 393 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato separatamente i motivi di ricorso, dichiarando il primo privo di specificità e solo apparente. Le censure, pur formalmente dedotte come vizio di motivazione, prospettavano una diversa valutazione delle risultanze processuali, riproponendo contestazioni già esaminate e disattese dai giudici di appello con una motivazione congrua e lineare.
I giudici di legittimità hanno valorizzato il principio per cui l’apprezzamento dell’attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni, ivi comprese quelle rese dalla madre e dal padre dell’imputato, è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato come il ridimensionamento di quanto affermato in sede di denuncia non fosse in grado di alterare il nucleo centrale dell’accusa, confermato dalle ulteriori dichiarazioni rese dal padre.
Quanto alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen., la Corte ha rilevato che le minacciose richieste di denaro non si coniugavano a nessuna legittima pretesa dell’imputato, esorbitando dal corrispettivo consegnatogli a fine giornata lavorativa. Tale circostanza escludeva la configurabilità della fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, caratterizzata dalla sussistenza di un credito, ancorché controverso o esigibile.
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha condiviso il ragionamento dei giudici di appello che avevano escluso la diminuente in ragione delle reiterate richieste estorsive poste in essere dal ricorrente. La condotta, lungi dal presentare i caratteri della tenuità, si era connotata per una persistente azione criminosa nei confronti dei prossimi congiunti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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