Ricorso inammissibile se prospetta alternativa lettura di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 9284 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lamentando formalmente un vizio di travisamento delle risultanze processuali, prospetti in realtà un’alternativa lettura di merito e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni. Il sindacato di legittimità non si estende a una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, neppure se logicamente plausibile. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la rilevabilità e la declaratoria delle cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ancorché i termini di prescrizione siano nel frattempo maturati.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ne aveva confermato la condanna per il reato di tentata estorsione. Nell’unico motivo di ricorso veniva dedotto il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, contestando in particolare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni rese nei precedenti gradi di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, poiché solo formalmente prospettato come vizio di travisamento della prova. Il ricorrente, infatti, non aveva individuato specifici travisamenti di emergenze processuali decisive, ma aveva proposto una diversa lettura delle risultanze acquisite e un differente apprezzamento dell’attendibilità delle dichiarazioni, sollecitando un sindacato di merito precluso al giudice di legittimità.
La Corte ha ribadito che non integra il vizio di difetto di motivazione un presunto errore nella valutazione delle emergenze processuali che risultano, invece, correttamente analizzate dai giudici di merito. A questa Corte è pertanto precluso ogni vaglio critico circa l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e delle deposizioni testimoniali, nonché procedere a un nuovo apprezzamento delle risultanze, attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti, con criteri diversi da quelli utilizzati nei gradi di merito. A sostegno di tale principio vengono richiamati numerosi precedenti, tra cui le Sezioni Unite n. 33583 del 2015 e le Sezioni Unite n. 41461 del 2012.
Rilevato che nel frattempo erano maturati i termini di prescrizione del reato, la Corte ha comunque escluso la possibilità di procedere alla declaratoria di estinzione, richiamando il principio per cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione delle cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., come stabilito dalle Sezioni Unite n. 32 del 2000.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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