Inammissibile il ricorso per cassazione da appello contro proscioglimento per particolare tenuità (Cass. pen. Sez. II n. 9568 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa all’esito del giudizio abbreviato è inappellabile dall’imputato ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., restando ammissibile esclusivamente il ricorso per cassazione. L’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile, e non può essere riqualificata, quando la parte abbia intenzionalmente interposto il rimedio non consentito ovvero quando il gravame si sostanzi in una lettura alternativa degli elementi probatori, preclusa al giudice di legittimità. Nel ricorso per cassazione è, pertanto, non deducibile il travisamento del fatto, dovendo il ricorrente che lamenti il vizio identificare l’atto processuale e fornire la prova della verità dell’elemento fattuale invocato.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari assolveva l’imputato dal delitto di appropriazione indebita per particolare tenuità del fatto, all’esito del giudizio abbreviato. L’imputato proponeva appello avverso la sentenza di proscioglimento, deducendo il travisamento del fatto e della prova e l’illogicità della motivazione in relazione alla materiale disponibilità del carburante residuo rinvenuto nell’autobotte.
La Corte di appello di Bari, con ordinanza, rilevava che la sentenza di proscioglimento resa all’esito del giudizio abbreviato non è appellabile e, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza di proscioglimento, ancorché fondata sulla particolare tenuità del fatto, sussistendo il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale. Ha, tuttavia, ribadito l’inappellabilità della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato, in quanto sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen..
La Suprema Corte ha quindi esaminato i due orientamenti giurisprudenziali in tema di impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto. Secondo il primo, il giudice deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e la sussistenza della volontà di impugnare, trasmettendo gli atti al giudice competente. Secondo l’altro, l’impugnazione è inammissibile quando la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo non consentito, non potendo il giudice sostituire la volontà effettivamente manifestata con il rimedio astrattamente ammissibile.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile indipendentemente dall’adesione all’uno o all’altro orientamento. I motivi dedotti, pur astrattamente consentiti nel giudizio di legittimità, si sostanziavano in una mera lettura alternativa degli elementi probatori, preclusa alla Corte di cassazione, cui non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito. Il travisamento del fatto non è, pertanto, deducibile in sede di legittimità.
La Corte ha infine rilevato che il ricorrente non aveva identificato l’atto processuale cui si riferiva la dedotta erronea valutazione né fornito la prova della verità dell’elemento fattuale invocato, requisiti indispensabili per la corretta denuncia del vizio di travisamento. All’inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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