Inammissibilità del ricorso per genericità nella doppia conforme in tema di stupefacenti (Cass. pen. Sez. 7 n. 9712 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, in presenza di una “doppia conforme”, non si confronti in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, ma si limiti a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, è inammissibile per genericità. La motivazione del giudice di merito che dia ragione della ritenuta sussistenza della detenzione a fini di cessione di stupefacente, valorizzando il quantitativo rinvenuto e occultato e la mancanza di elementi circa un uso personale giustificato dalla disponibilità economica, è insindacabile in sede di legittimità se non affetta da vizi logici evidenti. Il motivo inerente al trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è parimenti non consentito in cassazione se la pena risulta sorretta da motivazione sufficiente e logica.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 77,88 di cocaina.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione dell’art. 530 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del reato e vizi di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come, nel caso di specie, ricorresse una ipotesi di “doppia conforme”, con la conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 37295 del 2019.
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, oltre che generico e fattuale, in quanto inerente ad asseriti difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Il giudice di merito ha correttamente motivato la sussistenza della condotta di detenzione ai fini di cessione, valorizzando il quantitativo di sostanza rinvenuto nella disponibilità dell’imputato e occultato sulla sua persona. La Corte ha inoltre escluso che vi fossero elementi per desumere un uso personale di droghe pesanti tale da giustificare il quantitativo detenuto, considerate anche le condizioni economiche del ricorrente, privo di stabile occupazione e nullatenente.
Il secondo motivo di doglianza è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità, riguardando il trattamento punitivo, sorretto da motivazione sufficiente e logica e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il giudice di merito ha correttamente evidenziato l’adeguatezza della pena irrogata, in considerazione del quantitativo di sostanza rinvenuto e dell’assenza di elementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti generiche, valorizzando altresì la non credibilità della versione fornita dall’imputato e l’assenza di sintomi di resipiscenza.
Conseguentemente, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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