Annullamento per motivazione carente su cessioni droga da intercettazioni (Cass. pen. Sez. 6 n. 10031 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché relativa e sanata dalla scelta del rito abbreviato, la censura di indeterminatezza dei capi di imputazione. È invece viziata da motivazione apparente la sentenza di appello che, nel confermare la condanna per plurime cessioni di sostanze stupefacenti, non si confronti specificamente con i motivi di gravame, i quali contestino la capacità delle sole intercettazioni di provare la sussistenza e il contenuto delle singole cessioni, e si limiti a un apodittico richiamo al portato delle captazioni. L’obbligo motivazionale impone al giudice del gravame di riesaminare il materiale probatorio alla luce delle criticità prospettate, con particolare riferimento al tipo di sostanza, alla quantità e al corrispettivo delle cessioni contestate.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chieti aveva condannato due imputati per una serie di cessioni di cocaina contestate in concorso. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 18/11/2024, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. Gli imputati, tramite il medesimo difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo, tra l’altro, l’indeterminatezza dei capi di imputazione e, soprattutto, l’assenza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi circa l’inadeguatezza del materiale probatorio.
Le doglianze riguardavano specificamente il valore delle intercettazioni, ritenute non univoche e non supportate da altri elementi di indagine, come sequestri o perquisizioni, e quindi indonee a dimostrare la sussistenza delle singole cessioni e il loro contenuto in termini di sostanza, quantità e prezzo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dapprima scrutinato la censura relativa all’indeterminatezza delle imputazioni, ritenendola pregiudiziale ma inammissibile. Il vizio dedotto si sostanzia in una nullità relativa, sanata dalla scelta del rito abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.; la doglianza, pertanto, non era più proponibile in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha invece accolto i motivi concernenti il vizio di motivazione. Ha rilevato che gli appelli avevano centrato la loro critica sulla generale inconsistenza probatoria, evidenziando come le intercettazioni non fossero univoche e come mancassero altri riscontri. Tale impostazione imponeva al giudice di appello un rinnovato scrutinio del materiale probatorio, filtrato alla luce delle criticità difensive. La sentenza impugnata, al contrario, aveva disatteso tali rilievi in maniera solo apparente e con argomentazioni marcatamente inadeguate.
Con specifico riferimento alla posizione di uno degli imputati, la Corte d’appello si era limitata a un apodittico richiamo ai colloqui captati, senza indicare i punti della sentenza di primo grado che ne evidenziavano l’utilità e senza confutare le diverse letture proposte dalla difesa. Per l’altro imputato, l’inadeguatezza emergeva dal raffronto tra lo scarso spazio motivazionale dedicato, le numerose imputazioni e i rilievi critici specifici; la mera indicazione di un continuo approvvigionamento non spiegava l’influenza sul giudizio di responsabilità per tutte le cessioni contestate.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia, ritenendo assorbito il motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
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Nota della Redazione
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