Riforma in peius irrilevante nel rinvio e prescrizione successiva non rilevabile (Cass. pen. Sez. n. 10082 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato. La formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale. Le questioni già dichiarate inammissibili nella sentenza rescindente non possono essere riproposte nel giudizio di rinvio né in sede di legittimità. Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione del reato più grave, irroghi per il delitto satellite divenuto più grave la medesima pena inflitta in relazione a quello estinto, purché la pena finale non risulti superiore a quella fissata dal primo giudice. Il giudice può trarre elementi di valutazione per la determinazione della pena anche da reati prescritti, in quanto espressione della personalità del reo.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., rideterminava la pena per i reati di cui ai capi O) e P), relativi a un tentato delitto di truffa aggravata ai danni dell’AGEA e a una falsità ideologica, con la già riconosciuta continuazione. La pronuncia rescindente aveva annullato la sentenza di secondo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando contestualmente l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per i reati satellite. Avverso la sentenza di rinvio ha proposto ricorso per cassazione il condannato, deducendo in quattro motivi la violazione del principio di proporzionalità e del divieto di riforma in peius, l’omessa motivazione circa la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, nonché la mancata rilevazione di un’ulteriore causa di estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato come il secondo, il terzo e il quarto motivo fossero manifestamente infondati o proposti al di fuori dei casi consentiti. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, la sentenza rescindente aveva già dichiarato inammissibili i motivi di ricorso con i quali l’imputato aveva lamentato l’omesso riconoscimento di tali benefici. In virtù del principio di formazione progressiva del giudicato, tali questioni non potevano essere riproposte nel giudizio di rinvio e non potevano essere nuovamente dedotte in sede di legittimità.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha precisato che l’annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena rende definitivo l’accertamento del reato e della responsabilità. Il giudice di rinvio non può pertanto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento, richiamando il principio già espresso da Sez. 2, n. 4109 del 2016.
Nel merito del primo motivo, la Corte ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, richiamando il principio secondo cui il giudice dell’impugnazione può irrogare per il delitto satellite, divenuto il più grave dopo l’estinzione di quello originario, la pena già inflitta per quest’ultimo, sempre che il trattamento finale non risulti superiore a quello di primo grado. La Corte territoriale aveva inoltre determinato la pena base per il capo O) in misura largamente al di sotto della media edittale, circostanza che esonera il giudice da una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, a norma dell’art. 133 cod. pen. e dei precedenti di Sez. 5, n. 36407 del 2025 e Sez. 4, n. 46412 del 2015.
Infine, la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta congrua anche laddove ha valorizzato la condotta dell’imputato, richiamando precedenti condotte illecite e la capacità di aver conseguito in un caso il risultato sperato. Il giudice può infatti trarre elementi di valutazione anche da reati amnistiati o prescritti, poiché espressione della personalità del reo, come affermato da Sez. 4, n. 18795 del 2016. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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