Appello inammissibile per deposito PEC ex art. 582 c.p.p (Cass. pen. Sez. 5 n. 10257 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo penale telematico, la presentazione dell’impugnazione deve avvenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite il portale deposito atti penali, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L’utilizzo della posta elettronica certificata costituisce un’eccezione tipizzata e tassativa, consentita solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Il mancato funzionamento del portale non legittima il deposito PEC, ma richiede l’attivazione della procedura di cui all’art. 175-bis cod. proc. pen., che impone la formazione dell’atto in modalità analogica e il suo deposito non telematico, previa attestazione del dirigente dell’ufficio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Biella. Il difensore aveva depositato l’atto di impugnazione a mezzo PEC il 18 luglio 2025, mentre la normativa, in vigore dal 1° gennaio 2025, impone il deposito telematico esclusivamente tramite il portale dedicato. Avverso tale declaratoria di inammissibilità, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il malfunzionamento del sistema informatico e la violazione del principio di conservazione degli atti processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, ha previsto il deposito telematico quale modalità ordinaria di presentazione degli atti. Il successivo D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, ha reso obbligatorio dal 1° gennaio 2025 il deposito esclusivamente telematico per i soggetti esterni presso Procure e Tribunali, prevedendo solo ipotesi tassative di deposito con modalità non telematiche.
La Corte ha quindi rammentato che l’art. 582 cod. proc. pen., nella nuova formulazione, impone la presentazione dell’impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sia che l’atto sia depositato con modalità telematiche sia in forma cartacea. La violazione di tale disposizione comporta, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione. Il tema decisivo non è la certezza della provenienza dell’atto, ma il luogo – anche telematico – della sua presentazione.
Quanto alla dedotta impossibilità di utilizzare il portale, la Suprema Corte ha precisato che la disciplina dell’art. 175-bis cod. proc. pen. non ammette deroghe implicite. L’attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario costituisce il presupposto legale per il deposito analogico, non essendo consentito al giudice sindacare il malfunzionamento né far discendere conseguenze favorevoli al difensore dal suo mancato accertamento. Nel caso di specie, la difesa non aveva documentato il presunto guasto, né lo aveva segnalato all’ufficio competente al momento del deposito tramite PEC.
Con riferimento al sesto motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 175 cod. proc. pen., rilevando che l’impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive e assolute, non essendo sufficiente la mera allegazione di una disfunzione del sistema informatico. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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