Confisca per equivalente tra concorrenti richiede accertamento individuale del profitto (Cass. pen. Sez. 3 n. 10824 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del profitto non può essere disposta in forma solidale, ma deve essere limitata all’importo concretamente conseguito da ciascun concorrente. L’accertamento della quota di arricchimento individuale è oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti; solo ove la relativa individuazione non risulti possibile, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Il provvedimento con cui la Corte di appello rigetta la richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha natura ordinatoria e non è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione. In sede di rideterminazione della pena conseguente all’assoluzione dal reato associativo, il giudice di appello può individuare la pena base per il reato satellite più grave in misura superiore al minimo edittale, nel rispetto del solo limite del divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
Con sentenza del 12 novembre 2024, la Corte di appello di Bologna, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Parma, assolveva due imputati dal reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali per insussistenza del fatto e confermava la condanna per numerosi episodi di frode fiscale realizzati tramite l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Corte territoriale rideterminava la pena e riduceva l’importo della confisca, confermandone tuttavia la natura solidale nei confronti di entrambi gli imputati, senza verificare l’effettiva ripartizione del profitto tra i concorrenti. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto dichiarato inammissibile il motivo di ricorso concernente il rigetto dell’istanza di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 2647 del 2026, secondo cui il provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio ha natura ordinatoria e non è suscettibile di impugnazione.
Quanto alla doglianza relativa alla qualifica di amministratore di fatto, la Suprema Corte ha ritenuto la censura di natura meramente rivalutativa, non avendo il ricorrente evidenziato profili di manifesta illogicità. La concessione di una fideiussione personale per gli impegni finanziari del consorzio e il rapporto paritario intrattenuto con gli altri amministratori sono stati considerati elementi sintomatici, rispondenti a massime di esperienza, dell’esercizio di poteri decisionali caratteristici dell’amministrazione occulta.
In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte ha escluso che l’assoluzione dal reato associativo imponga di rideterminare la pena base per il reato satellite più grave nel minimo edittale. Il giudice di appello, nel rispetto del solo limite del divieto di reformatio in peius, può riesaminare il quantum della pena sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza essere vincolato dai parametri adottati in primo grado per un diverso reato.
La doglianza relativa all’individuazione del reato più grave tra quelli in continuazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, atteso che tutti i reati avevano la medesima oggettività giuridica e l’eventuale accoglimento della censura non avrebbe prodotto alcun effetto positivo per i ricorrenti.
La Corte ha accolto invece il motivo concernente la confisca per equivalente disposta in forma solidale per l’intero profitto del reato. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2025, la Cassazione ha precisato che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la misura deve essere parametrata all’importo concretamente conseguito da ciascun concorrente, con accertamento da svolgersi nel contraddittorio tra le parti e ricorso al criterio della ripartizione in parti uguali solo in via sussidiaria. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per la rivalutazione dell’entità dell’importo confiscabile nei confronti di ciascun ricorrente.
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Nota della Redazione
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