Sindacato di legittimità sulla proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis (Cass. pen. Sez. 7 n. 10979 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato della Corte di cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo concernente l’adozione o la proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. è limitato alla violazione di legge. Tale nozione comprende l’inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, nonché la mancanza assoluta di motivazione, la sua apparenza o la sua inidoneità a rendere comprensibile la ratio decidendi. Non possono invece trovare ingresso nel giudizio di legittimità i vizi di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il decreto del Ministro della Giustizia con cui era stata prorogata la sottoposizione allo speciale regime di detenzione di cui all’art. 41-bis ord. pen. Il provvedimento di proroga era stato adottato nelle forme previste dal comma 2-bis della disposizione, che consente la prosecuzione del regime per periodi successivi di due anni.
Avverso tale ordinanza il detenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis ord. pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente delineato l’ambito del sindacato devoluto al giudice di legittimità, richiamando il disposto del comma 2-sexies dell’art. 41-bis ord. pen. La norma attribuisce al Tribunale di sorveglianza il compito di decidere in camera di consiglio sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del suo contenuto rispetto alle esigenze di prevenzione. Il ricorso per cassazione è ammesso, su iniziativa del Procuratore generale, dell’internato o del difensore, per violazione di legge.
La Corte ha precisato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la nozione di violazione di legge applicabile al regime in esame è ampia. Essa ricomprende non solo la violazione di specifiche disposizioni sostanziali e processuali, ma anche l’ipotesi in cui la motivazione dell’ordinanza sia del tutto assente, limitandosi al mero dispositivo, ovvero risulti meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Tale ultima evenienza si configura quando le argomentazioni siano scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, al punto da compromettere l’intelligibilità della decisione, ovvero quando le questioni sollevate dal reclamante siano sostanzialmente eluse.
La Corte ha quindi escluso che la violazione di legge possa estendersi ai vizi di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, i quali non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità in materia. Il controllo della Corte non è, pertanto, un controllo di merito sulle valutazioni operate dal Tribunale di sorveglianza.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ancorato il giudizio di persistenza del pericolo di mantenimento di contatti con l’associazione criminale a molteplici elementi: la varia carriera criminale del detenuto, la sua posizione di spicco nell’ambito dell’associazione di riferimento, la perdurante operatività del gruppo e la sua condotta inframuraria irregolare. La Corte ha ritenuto che tale percorso motivazionale non presentasse i caratteri della apparenza, essendo logicamente fondato sulla considerazione che i capimafia, anche durante la detenzione, conservano poteri di intervento e di deliberazione, trasmettendo all’esterno direttive tramite familiari e altre persone ammesse ai colloqui.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le censure sollevate, infatti, non erano consentite nell’ambito del ristretto sindacato di legittimità, risultando comunque manifestamente infondate. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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