Le condanne sopravvenute ostano all’estinzione della pena (Cass. pen. Sez. I n. 11987 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione della pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto per la revoca della sospensione condizionale. L’estinzione della pena per decorso del tempo è preclusa dall’art. 172, ultimo comma, cod. pen. solo quando sopravvenga una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, commesso dopo l’inizio del termine prescrizionale. Il giudice dell’esecuzione deve verificare preliminarmente il momento di commissione del reato e solo successivamente la riconducibilità alla nozione di reati della stessa indole, da valutarsi ai sensi dell’art. 101 cod. pen., per omogeneità sul piano oggettivo o soggettivo.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari aveva richiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Pretura di Bari del 10/09/1998, irrevocabile il 25/10/1998, per tentato furto in concorso. Nel quinquennio era intervenuta un’ulteriore condanna per delitti di rapina, lesione personale, violazione della legge armi e ricettazione, divenuta definitiva il 24/05/2005.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza ritenendo la pena estinta per decorso del termine decennale ex art. 172, quinto comma, cod. pen., computato dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva determinato la revoca del beneficio. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo l’omessa valutazione della causa ostativa di cui all’art. 172, settimo comma, cod. pen., in ragione delle numerose condanne sopravvenute nel periodo di riferimento per delitti della stessa indole.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l’ordinanza impugnata affetta da un vizio di motivazione per non essersi confrontata con la distinta e ulteriore questione della causa ostativa all’estinzione della pena. Il giudice dell’esecuzione, pur avendo correttamente individuato il dies a quo del termine prescrizionale nel passaggio in giudicato della sentenza che ha determinato la revoca della sospensione, ha omesso ogni verifica in ordine alla ricorrenza della causa ostativa.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte ha costantemente affermato che l’estinzione della pena è preclusa solo nell’ipotesi in cui sopravvenga una condanna per reati commessi dopo l’inizio del termine di prescrizione e, quindi, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna. Ne consegue che l’accertamento del momento di commissione dei fatti costituisce un’indagine preliminare e necessaria rispetto alla valutazione dell’identità di indole.
Solo all’esito positivo di tale accertamento viene in rilievo la verifica concernente la riconducibilità alla nozione di reati della stessa indole di cui all’art. 101 cod. pen., che ricorre non solo nell’ipotesi di violazione della medesima disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere.
Nella specie, il giudice dell’esecuzione aveva valorizzato esclusivamente la condanna presupposto per individuare il dies a quo, arrestandosi alla mera constatazione del decorso del tempo senza procedere alle verifiche richieste. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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