Sindacato legittimità su gravi indizi e silenzio indagato (Cass. pen. Sez. 3 n. 12403 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Quando è denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione deve verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La valutazione del silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, quale mancata allegazione di spiegazioni alternative dell’accaduto, non integra l’utilizzo dell’esercizio della prerogativa difensiva quale elemento a suo carico.
Il Fatto
Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, annullava parzialmente l’ordinanza genetica limitatamente alla contestazione provvisoria del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., confermando invece la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 500 grammi). Il ricorrente, passeggero di un’autovettura fermata dalla polizia giudiziaria, si era dato alla fuga a piedi, mentre il conducente era stato successivamente individuato.
Avverso l’ordinanza del riesame, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, si contestava che il riconoscimento fotografico effettuato mediante il sistema SARI potesse essere assunto quale riconoscimento certo, considerata anche la scarsa intellegibilità degli atti e lo svolgimento dell’udienza in videoconferenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, richiamando il consolidato orientamento per cui il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non potendo invece risolversi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 2019; Sez. 2, n. 31553 del 2017; Sez. 6, n. 11194 del 2012). Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 2000, secondo cui la Corte è chiamata a verificare la congruenza della motivazione del provvedimento impugnato rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, avendo ripercorso tutti gli elementi indiziari emersi dalle indagini. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato la comparazione delle immagini rinvenute nel cellulare abbandonato con quelle del sistema SARI, la corrispondenza del sedile dell’autovettura con quello ritratto nei selfie, il rinvenimento del telefono in prossimità del luogo del controllo e le tracce di contatti con lo studio del difensore del ricorrente.
Quanto al silenzio serbato in sede di interrogatorio, la Corte ha chiarito che la mancata allegazione di spiegazioni alternative da parte dell’indagato costituisce un argomento valutabile dal giudice, senza che ciò comporti l’utilizzo dell’esercizio della facoltà di non rispondere quale elemento a suo carico. Le censure del ricorrente, inoltre, non si confrontavano con la motivazione svolta, anche in relazione alla particolarità dell’abbandono di zaino e cellulare da parte del soggetto fuggito a piedi, comportamento comunque non incompatibile con le circostanze della fuga.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione della decisione al Direttore dell’Istituto Penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non conseguendo dalla pronuncia la rimessione in libertà dell’indagato.
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Nota della Redazione
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