Erronea qualificazione giuridica e ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (Cass. pen. Sez. 7 n. 12488 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che deduca vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati. Con specifico riferimento all’erronea qualificazione giuridica, la possibilità di ricorrere è limitata ai soli casi in cui la qualificazione appaia palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari applicava, su richiesta delle parti, la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, per la cessione e la detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere riqualificato nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che l’unico motivo di ricorso era inammissibile, poiché il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, è consentito solo per motivi tassativi, tra i quali l’erronea qualificazione giuridica del fatto. L’inammissibilità deriva, quindi, dalla deduzione di vizi differenti da quelli tassativamente elencati, come nel caso di specie, in cui la censura era pur sempre riconducibile a tale vizio.
La Suprema Corte ha poi ribadito che, con specifico riferimento al tema del ricorso, la possibilità di dedurre l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi in cui la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Tale evenienza non ricorre nella fattispecie, considerata l’eterogeneità dello stupefacente rinvenuto e le modalità di occultamento, elementi che rendevano la qualificazione adottata dal giudice di merito non manifestamente incongrua.
Né può ritenersi che la censura, pur formalmente incentrata sull’erronea qualificazione, potesse implicare una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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