Detenzione di stupefacente con principio attivo sotto soglia: non sussiste il reato (Cass. pen. Sez. 6 n. 12514 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è ravvisabile il delitto di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente quando la sostanza, pur compresa nelle tabelle allegate alla legge, sia priva di qualsivoglia efficacia farmacologica e, quindi, inidonea a produrre l’effetto drogante a causa della percentuale insufficiente di principio attivo, inferiore alla soglia minima prevista. Il principio di offensività nei reati di pericolo va interpretato in chiave concreta, richiedendo al giudice di verificare se la condotta sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto. La presenza di un principio attivo sotto soglia e l’assenza di elementi ulteriori a supporto dell’accusa determinano un ragionevole dubbio sull’idoneità della sostanza a incidere sull’assuntore, con conseguente violazione dello standard probatorio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica quale giudice per l’udienza preliminare, aveva dichiarato l’imputato responsabile dei delitti di rapina e di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, qualificando il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per illogicità, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., limitatamente alla sola statuizione di responsabilità per il reato di detenzione ai fini di cessione. La sostanza sequestrata presentava un principio attivo pari allo 0,6%, circostanza che, ad avviso della difesa, ne escludeva la destinazione alla cessione a terzi, essendo priva di efficacia drogante.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato, affrontando la questione dell’offensività della condotta di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio nei casi in cui il principio attivo risulti inferiore alla soglia minima prevista. La Corte ha rilevato il contrasto giurisprudenziale sul punto: da un lato, le Sezioni Unite “Kremi” del 1998 avevano negato rilevanza alla cd. “soglia drogante”, ritenendo i beni giuridici tutelati — salute pubblica, sicurezza e ordine pubblico — messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi con principio attivo sotto soglia; dall’altro, un successivo e prevalente orientamento, avallato dalle Sezioni Unite “Di Salvia” del 2008 in materia di coltivazione, ha affermato la necessità di verificare in concreto l’idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante rilevabile.
Il Collegio ha inteso ribadire i propri precedenti, secondo cui il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non può ravvisarsi quando la sostanza ceduta, pur compresa nelle tabelle, sia priva di efficacia farmacologica per l’insufficiente percentuale di principio attivo. In una lettura costituzionalmente orientata dei reati di pericolo, il principio di offensività opera su un duplice piano: astratto, quale precetto rivolto al legislatore, e concreto, quale criterio interpretativo-applicativo che impone al giudice di accertare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene tutelato. Solo se la sostanza risulti inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico, la fattispecie concreta rifluisce nella figura del reato impossibile, come già affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 360/1995.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva valorizzato, ai fini della responsabilità, la dichiarazione dell’imputato di fare uso della sostanza, un dato ritenuto dalla Corte «ex se potenzialmente neutro». Tale elemento non risultava sufficiente a superare lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio richiesto per la condanna. L’accertata presenza di un principio attivo in misura percentuale inferiore alla soglia minima ex lege prevista e la mancata indicazione, da parte dei giudici di merito, di elementi ulteriori a sostegno della tesi accusatoria hanno indotto la Corte a ritenere fondato il dubbio che la sostanza detenuta potesse in concreto alterare il benessere neuropsichico dell’assuntore.
In forza di tali premesse, la Sesta Sezione ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.