Diniego delle attenuanti generiche e assenza di elementi positivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 13686 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, il giudice può motivare il diniego del beneficio con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, senza che rilevi la sola incensuratezza dell’imputato. La motivazione che richiama i precedenti penali e la gravità delle condotte è congrua e non richiede una specifica valutazione circa la mancata concessione delle attenuanti. Il ricorso per cassazione che miri a contestare tale valutazione, invertendo la prospettiva legale, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Bari, alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in più occasioni nel corso dell’anno 2019. La Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ha negato le circostanze attenuanti generiche, richiamando i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di concreti elementi positivi.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’omessa motivazione in ordine alla commisurazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, osservando come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche possa essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi positivi, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per effetto della riforma dell’art. 62-bis cod. pen., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato per la concessione del beneficio.
La Corte ha altresì precisato che, in tale prospettiva, non è configurabile alcuna presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato, ma semmai una “presunzione di non meritevolezza”, superabile solo in presenza di elementi concreti che giustifichino la diminuente. La motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamato la gravità delle condotte e la loro ravvicinata reiterazione anche ai fini della commisurazione della pena, è stata pertanto ritenuta congrua e non sindacabile in sede di legittimità.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.