Il reingresso senza autorizzazione nel territorio dello Stato ha conservato rilevanza penale (Cass. pen. Sez. 7 n. 13704 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio ha conservato rilevanza penale pur dopo l’emissione della direttiva 2008/115/CE e la pronuncia della Corte di giustizia nel caso El Dridi, poiché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non assumono rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione. L’irrogazione di una pena detentiva per tale reato è conforme alla direttiva, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia nel caso Celaj, che consente all’ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, commesso in Roma il 23/09/2024. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13/10/2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, avente a oggetto la questione della perdurante rilevanza penale della condotta di reingresso del cittadino extracomunitario già espulso, in rapporto alla normativa europea. Sul punto, ha richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta di reingresso senza autorizzazione ha conservato rilevanza penale dopo l’emanazione della direttiva 2008/115/CE, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo nella valutazione della condotta di reingresso.
La Corte ha altresì ricordato che l’irrogazione di una pena detentiva per il reato di reingresso è conforme alla direttiva, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia del 1° ottobre 2015 nel caso Celaj. Tale pronuncia consente, infatti, all’ordinamento di adottare differenti tipologie sanzionatorie, secondo un criterio di progressività, in relazione alle diverse cause di presenza irregolare nel territorio. Il motivo è stato quindi ritenuto generico, in quanto riproponeva una questione già risolta dal giudice di merito con il richiamo a tali principi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la genericità, poiché esso richiamava massime di esperienza e sollecitava una rivalutazione nel merito degli elementi già valutati dal giudice di merito per escludere la sussistenza della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., operazione non consentita in sede di legittimità.
In relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva legittimamente escluso la concessione in assenza di dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, con considerazioni rimaste incontrastate dal ricorso. Parimenti insindacabili sono state ritenute le valutazioni che avevano escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., sorrette da corretto percorso logico. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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