Utilizzabilità contro i terzi delle dichiarazioni autoindizianti rese alla polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. 3 n. 14220 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure fattuali già disattese dai giudici di merito, in assenza di effettiva confutazione delle argomentazioni svolte, da valutare congiuntamente in caso di doppia conforme. In materia di reati tributari, una volta che la pubblica accusa abbia assolto il proprio onere probatorio anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, in considerazione del principio della c.d. vicinanza della prova. Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, poiché la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante.
Il Fatto
Il Tribunale di Alessandria aveva condannato l’imputato, quale amministratore unico di una società, per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, relative agli anni di imposta 2015/2017. Le fatture provenivano dalla ditta individuale di un soggetto di nazionalità nigeriana, il quale, nel corso della verifica fiscale, aveva chiarito di aver svolto l’attività di volantinaggio cui le fatture si riferivano solo fino al 2011 e di essersi trovato nel Paese di origine durante il triennio di interesse, ad eccezione di un trimestre.
La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza di condanna. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità, all’utilizzabilità del processo verbale di constatazione e alla pena irrogata, chiedendo altresì la correzione del nome dell’imputato erroneamente riportato in sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, le censure sono state ritenute una mera rinnovata prospettazione di una lettura diversa e più favorevole delle risultanze acquisite, senza alcuna effettiva confutazione delle argomentazioni concordemente svolte dai giudici di primo e di secondo grado, da valutare congiuntamente secondo i principi della doppia conforme.
La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il compendio dichiarativo e l’assenza di elementi idonei a comprovare l’effettiva esecuzione delle prestazioni e il versamento dei corrispettivi. Ha disatteso i rilievi sulla pretesa inversione dell’onere della prova, richiamando il principio della vicinanza della prova: per la società sarebbe stato agevole offrire la dimostrazione dell’effettività delle prestazioni. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti elementi fattuali (Sez. 2, n. 6734 del 2020).
In relazione al verbale di constatazione contenente le dichiarazioni del soggetto nigeriano, la Corte ha condiviso le argomentazioni del Procuratore Generale: anche a prescindere dall’acquisizione del verbale sull’accordo delle parti, trova applicazione l’indirizzo per cui le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da persona non sottoposta ad indagini, aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro il dichiarante ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, essendo la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 2021).
Le residue censure sulla pena sono state ritenute distoniche rispetto al contenuto della sentenza impugnata, che aveva applicato la pena nel minimo, concesso le attenuanti generiche nella massima estensione e applicato le sole pene accessorie obbligatorie. La mancata instaurazione del rapporto processuale, conseguente alla declaratoria di inammissibilità, ha infine impedito la richiesta correzione dell’errore materiale relativo al nome dell’imputato, correzione che potrà essere sollecitata alla Corte d’Appello.
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Nota della Redazione
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