La genericità del ricorso travisante e la natura concordata delle prescrizioni (Cass. pen. Sez. 6 n. 14472 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che prospetti un travisamento della prova senza confrontarsi specificamente con il contenuto integrale del provvedimento autorizzativo, valorizzando invece un asserito accordo con la polizia giudiziaria rimasto del tutto indimostrato. La dedotta mancata ridefinizione dell’autorizzazione non può configurare un errore scusabile o una scriminante, ove l’orario di uscita risulti chiaramente fissato nel provvedimento del giudice e l’allontanamento sia avvenuto in orario non consentito. È altresì genericamente proposto il motivo di appello che solleciti l’applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto in modo assertivo, senza considerare l’implicita valutazione negativa del giudice di merito che, confermando la pena, ha condiviso il discostamento dal minimo edittale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., per essersi allontanato dalla propria abitazione in orario non consentito. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando i motivi di gravame.
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: travisamento della prova in ordine ai termini dell’autorizzazione a uscire concessa dal GIP; motivazione apparente; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la inammissibilità del ricorso, in quanto tutti i motivi risultavano genericamente proposti, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha evidenziato come la difesa avesse fondato la propria tesi su un preteso accordo intercorso con la Stazione dei carabinieri, che avrebbe conformato in modo diverso le prescrizioni imposte. Tuttavia, tale conformazione “concordata” non trovava riscontro alcuno negli atti, mentre il provvedimento autorizzativo del GIP, del 14.09.2018, consentiva l’uscita esclusivamente il lunedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 10. L’imputato era stato invece sorpreso fuori dalla propria abitazione alle ore 16.10, in un orario non autorizzato.
La Corte ha inoltre ritenuto inverosimile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe stato indotto in errore dalla mancata ridefinizione dell’orario di uscita, apparendo contraddittorio che l’imputato ricordasse i giorni consentiti ma non l’orario. Tale circostanza confermava la volontarietà dell’allontanamento, escludendo ogni possibile scriminante.
In ordine al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la richiesta di applicazione della speciale tenuità del fatto era stata proposta in modo assertivo, senza alcun concreto sviluppo argomentativo. La conferma della pena, con il discostamento dal minimo edittale, implicava una valutazione negativa del giudice di merito sulla tenuità dell’offesa e sulla capacità a delinquere dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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