Confisca di prevenzione: il terzo non contesta la pericolosità del proposto (Cass. pen. Sez. 5 n. 14559 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, è limitato alla sola violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e deducibilità del solo difetto di motivazione inesistente o meramente apparente, ravvisabile quando il ragionamento del giudice sia fittizio o fondato su clausole di stile. Il terzo interessato alla confisca di prevenzione, in quanto parte eventuale del procedimento, può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni oggetto di ablazione, non essendo legittimato a contestare i presupposti applicativi della misura o la pericolosità del proposto, la cui deduzione spetta solo a quest’ultimo. Sull’accusa grava l’onere di provare, anche per indizi, la fittizietà dell’intestazione, mentre il terzo ha un mero onere di allegazione di elementi fattuali che dimostrino la propria qualità di titolare effettivo del bene.
Il Fatto
Con decreto del 23.09.2025 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Reggio Calabria, confermava la confisca di prevenzione di beni riconducibili al proposto, ritenuto appartenente alla cosca Pesce operante a Rosarno, nonché ai terzi interessati, suoi familiari, tra cui la moglie, che aveva acquistato alcuni fabbricati nel 2006, e i figli, intestatari di rapporti bancari e titolari di quote di una società immobiliare. Il proposto era stato condannato dal Tribunale di Palmi, in un procedimento denominato “Porto Franco”, per associazione di tipo mafioso e numerosi delitti contro il patrimonio.
Avverso il decreto della Corte territoriale proponevano ricorso per cassazione sia il proposto, deducendo la nullità del provvedimento per motivazione apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti di pericolosità generica e qualificata, sia i terzi interessati, contestando la mancanza di accertamento della loro autonomia patrimoniale e la natura illecita della provvista impiegata per gli acquisti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 159/2011, il ricorso avverso i provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, non potendo essere evocato per contestare la sottovalutazione di argomenti difensivi effettivamente esaminati dal giudice di merito.
Con riferimento alla posizione del proposto, la Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero manifestamente infondati, avendo la Corte d’appello fornito una motivazione ampia e logica in ordine alla sussistenza della pericolosità generica e di quella qualificata, fondata su una pluralità di elementi probatori tratti dal processo penale conclusosi con condanna, correttamente valorizzati in sede di prevenzione in ragione dell’autonomia dei due giudizi.
In relazione ai terzi interessati, la Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, ha affermato che il terzo, quale parte solo eventuale del procedimento di prevenzione, ha interesse a parteciparvi esclusivamente per rivendicare l’effettiva titolarità dei beni, allegando gli elementi che comprovino la natura non fittizia dell’intestazione. Egli non può invece contestare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura, né la correlazione temporale tra l’acquisto del bene e il periodo di pericolosità del proposto, trattandosi di doglianze riservate al soggetto destinatario della misura.
Quanto agli oneri probatori, la Corte ha precisato che spetta all’accusa dimostrare, sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, il carattere formale dell’intestazione e la disponibilità effettiva del bene in capo al proposto, mentre il terzo ha solo un onere di allegazione, il cui ambito deve essere il più ampio possibile. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano avanzato contestazioni generiche, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva diffusamente escluso l’autonomia patrimoniale dei terzi e dimostrato la derivazione illecita delle provviste, anche in ragione della brevità dello scarto temporale tra il periodo di pericolosità e gli investimenti effettuati dai figli del proposto.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.