Contestazione alternativa e responsabilità per occultamento di scritture contabili: inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 3 n. 16277 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari e, in particolare, di occultamento o distruzione di documenti contabili, la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio non dà luogo a nullità, trattandosi di una contestazione di maggiore garanzia che consente all’imputato di conoscere esattamente l’oggetto del dibattimento e di esercitare pienamente il diritto di difesa. La sentenza di condanna per una sola delle condotte alternativamente contestate non integra, pertanto, alcuna violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. Il mancato rinvenimento di un esemplare della fattura presso l’emittente, unitamente al rinvenimento dell’altro esemplare presso il destinatario, può indurre a ritenere che la mancata esibizione sia conseguenza della distruzione o dell’occultamento. La mancata costituzione di un valido rapporto processuale conseguente all’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità delle cause estintive del reato maturate successivamente alla sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22/09/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti dell’imputato, quale legale rappresentante di una cooperativa, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, per aver occultato le scritture contabili al fine di evadere le imposte.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, ha eccepito la mancata contestazione specifica di una delle due condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice, attribuendo la responsabilità dell’occultamento al proprio consulente fiscale. Con il secondo, ha censurato la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, contestando che la Corte territoriale avesse ritenuto sufficiente la mera condotta omissiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. Quanto al primo motivo, ha richiamato il consolidato indirizzo interpretativo, sviluppato in tema di bancarotta fraudolenta ma estensibile alla fattispecie di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, secondo cui la contestazione alternativa di più condotte non determina alcuna nullità, costituendo una garanzia per l’imputato.
La Corte ha poi evidenziato che la difesa non si era confrontata con le risultanze processuali, dalle quali emergeva che il consulente fiscale aveva rappresentato all’Agenzia delle Entrate la temporanea impossibilità dell’imputato di consegnare la documentazione contabile, depositando un certificato medico. L’imputato, tuttavia, nel prosieguo degli accertamenti e in sede dibattimentale, aveva omesso di produrre la documentazione, impedendo la compiuta ricostruzione dei redditi e del volume d’affari della società. In tale contesto, la Corte ha ritenuto non illogica la “doppia conforme” di affermazione di responsabilità, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 3729 del 2025, secondo cui il rinvenimento presso il terzo destinatario di uno dei due esemplari della fattura può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell’altro presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.
Quanto alla censura relativa all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto idoneo il compendio probatorio acquisito a sostenere la conferma della condanna, costituito dall’accertata sussistenza delle scritture, dalla mancata esibizione delle stesse, inizialmente giustificata dal certificato medico, e dall’omessa esibizione nel prosieguo degli accertamenti.
Infine, la Corte ha precisato che la mancata costituzione di un valido rapporto processuale, attesa l’inammissibilità del ricorso, preclude anche in astratto la possibilità di considerare le cause estintive del reato maturate dopo la sentenza impugnata. Solo per completezza, ha osservato che anche tale censura era manifestamente infondata, non tenendo conto della sospensione della prescrizione di 140 giorni conseguente all’adesione del difensore all’astensione di categoria.
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Nota della Redazione
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