Inammissibilità del ricorso per cassazione per diversa lettura delle risultanze (Cass. pen. Sez. 7 n. 17404 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’adeguatezza della motivazione, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sull’attendibilità, sulla credibilità o sullo spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).
Il Fatto
L’imputata era stata condannata, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Torino per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi, con conferma in appello da parte della Corte d’Appello di Torino. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell’affermazione di penale responsabilità, in particolare contestando la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito. La ricorrente aveva attribuito l’abbandono dei rifiuti cartacei agli autori dei furti subiti nel proprio esercizio commerciale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha richiamato il consolidato insegnamento della Suprema Corte in materia di motivi di ricorso, secondo cui le censure attinenti a vizi della motivazione sono ammissibili solo nei ristretti limiti della mancanza, della manifesta illogicità o della contraddittorietà della stessa.
Nel caso di specie, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale. La Corte d’Appello aveva infatti illustrato esaustivamente le ragioni della ritenuta inverosimiglianza della ricostruzione difensiva, richiamando anche le considerazioni svolte dal primo giudice.
Il ricorso si sostanzia pertanto nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella motivatamente accolta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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