Inammissibile il motivo generico sul patteggiamento e sulla confisca sproporzionata (Cass. pen. Sez. 3 n. 18528 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Il motivo che si limiti a genericamente asserire la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente, senza confrontarsi con gli atti di indagine richiamati in sentenza, è inammissibile. In tema di stupefacenti, l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, che include il delitto di cui all’art. 73, comma 5, nel novero dei reati presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiede una motivazione tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate; il ricorso che non censuri specificamente la motivazione sulla sproporzione è inammissibile.
Il Fatto
Il tribunale di Milano, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava all’imputato la pena concordata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, qualificato come fatto di lieve entità. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza, deducendo due motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Quanto al primo motivo, concernente l’errata qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente aveva sostenuto che la detenzione di stupefacente sarebbe stata destinata a uso personale, rendendo insussistente il fatto di reato. La Corte ha ritenuto la censura del tutto generica, in quanto la mera asserzione non teneva conto dei consistenti quantitativi di sostanza – hascisc per grammi 85 oltre ad altro quantitativo di grammi 15 – né degli atti di indagine richiamati in sentenza, che documentavano la disponibilità di un bilancino di precisione, di un rotolo di cellophane e di un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente, nonché di dichiarazioni confessorie.
La Corte ha poi richiamato il principio per cui, in tema di patteggiamento, la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è ammessa solo in presenza di un errore manifesto, ossia di una qualificazione che risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
Quanto al secondo motivo, relativo alla confisca del denaro sequestrato, il ricorrente aveva lamentato l’illegalità della misura per mancata prova della provenienza illecita delle somme. La Corte ha osservato che l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, come novellato, richiede una motivazione tanto più rigorosa sulla sussistenza della sproporzione tra possidenze e redditi leciti quanto più modeste siano le somme sequestrate, ma ha rilevato che il ricorrente non aveva proposto alcun appunto critico specifico sul punto, pur essendo tale requisito richiamato nella sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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