L’attualità del periculum cautelare non richiede l’individuazione di occasioni prossime di recidiva (Cass. pen. Sez. 2 n. 18527 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la sussistenza del pericolo di recidiva di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo necessaria l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato. Il superamento della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non esclude la permanenza di esigenze cautelari quando la misura restrittiva, sia pure attenuata, sia volta a isolare l’indagato dall’ambiente criminale e a interrompere legami illeciti, potendo residuare una presunzione semplice di pericolosità. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria è limitato alla verifica di congruenza logica e al rispetto dei canoni di valutazione, senza che la Corte possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella del giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata. La misura era stata applicata per due episodi in cui l’indagato, nella qualità di “esattore” di pagamenti connessi a debiti di natura usuraria gestiti da una consorteria malavitoso locale, aveva agevolato il reperimento delle persone offese.
Avverso l’ordinanza del riesame, l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la carenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la mancanza di attualità e concretezza del periculum cautelare e l’inadeguatezza della misura applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delineato i limiti del giudizio di legittimità in materia cautelare, richiamando il principio per cui, quando è denunciato un vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi, al giudice di legittimità spetta solo di verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze. La censura che si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito è pertanto inammissibile.
Con riguardo al primo motivo, la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive si risolvessero in una mera rilettura del materiale fattuale, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato come la partecipazione dell’indagato alle due vicende estorsive non fosse occasionale, ma costituisse conseguenza del consapevole inserimento nella logica criminale, avendo l’indagato svolto un ruolo di collegamento tra gli autori dell’estorsione e le persone offese.
In relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ha confermato la corretta applicazione dei principi ermeneutici, valorizzando la metodologia mafiosa della condotta e la sufficienza della evocazione della presenza di un gruppo criminale di riferimento, capace di esercitare minacce e intimidazioni. L’indagato, consapevole della caratura criminale dei sodali, aveva veicolato con la propria presenza una coazione psicologica sulle vittime.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ribadito che l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo richiede una prognosi complessiva sui comportamenti dell’indagato, senza necessità di individuare occasioni prossime di commissione di nuovi reati. Nel caso di specie, la contiguità dell’indagato agli interessi illeciti del clan e la perdurante esigibilità dei crediti usurari giustificavano il mantenimento di una misura restrittiva, idonea a interrompere ogni legame con l’ambiente criminale.
Infine, la Corte ha escluso la contraddittorietà della motivazione nella scelta di sostituire la custodia carceraria con gli arresti domiciliari, rilevando che il superamento della presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non fa venir meno la necessità di una misura restrittiva, potendo residuare una presunzione semplice di pericolosità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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