Tratta di esseri umani tra dolo generico e specifico (Cass. pen. Sez. I n. 19041 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di tratta di persone di cui all’art. 601 cod. pen. configura una fattispecie plurima, descrivendo due condotte alternative: quella di chi realizza le condotte ivi previste su persone che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 600 cod. pen., punita a titolo di dolo generico; e quella di chi le realizza mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni sessuali o lavorative, per la quale è richiesto il dolo specifico. In presenza di una c.d. doppia conforme, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente quale unico complessivo corpo decisionale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni dei giudici, solleciti una diversa lettura degli elementi di prova o prospetti una ricostruzione alternativa dei fatti, non integrando tale attività il sindacato di legittimità sulla motivazione.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare all’esito di giudizio abbreviato, che aveva ritenuto tre imputati responsabili, a vario titolo e in concorso, di tratta di persone, riduzione o mantenimento in schiavitù e, per alcuni, di sfruttamento della prostituzione e tentata estorsione. La vicenda traeva origine dal viaggio dalla Nigeria all’Italia di due sorelle, indotte a prostituirsi per estinguere un debito contratto per il viaggio, sotto la pressione di violenze e del timore del rito tribale Ju-Ju cui erano state sottoposte. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizi di motivazione, violazione di legge e mancata assunzione di prove decisive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, essendosi realizzata un’ipotesi di doppia conforme, la sentenza di secondo grado, che ha integralmente confermato la prima richiamandone le argomentazioni, può essere letta congiuntamente a quella di primo grado quale unico corpo decisionale. Ha quindi scrutinato i motivi di ricorso, ritenendoli in larga parte generici o meramente rivalutativi, in quanto diretti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti già compiutamente valutati dai giudici di merito.
Quanto al delitto di tratta, la Corte ha precisato che la prima ipotesi dell’art. 601 cod. pen. è punita a titolo di dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico dello sfruttamento. Nel caso di specie, la condotta è stata ricondotta alla introduzione nel territorio dello Stato e alla consegna a terzi della vittima, realizzata approfittando della sua vulnerabilità, con la consapevolezza che sarebbe stata avviata alla prostituzione.
In relazione al reato di riduzione in schiavitù, la Corte ha ricordato che la fattispecie non richiede un’integrale negazione della libertà personale, essendo sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata prova della soggezione al rito Ju-Ju, valorizzando le dichiarazioni convergenti delle persone offese e la circostanza che la fuga fu possibile solo dopo lo scioglimento del vincolo da parte di un’autorità spirituale.
Quanto alla tentata estorsione, la Suprema Corte ha richiamato la distinzione dal delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, fondata sull’elemento psicologico: nel primo l’agente è consapevole dell’ingiustizia del profitto, nel secondo agisce nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto. Nel caso di specie, l’ingente somma pretesa e le modalità di determinazione del debito escludevano la sussistenza di tale ragionevole convinzione.
Infine, la Corte ha reputato generica la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo sufficiente che il giudice di merito abbia indicato gli elementi decisivi del diniego, e ha dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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