Concorso formale tra truffa e spendita di monete falsificate (Cass. pen. Sez. 7 n. 19742 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il concorso formale tra il delitto di truffa e quello di spendita di monete falsificate, poiché le relative fattispecie tutelano beni giuridici diversi e non si pongono tra loro in rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen.: la prima richiede, oltre agli artifici e raggiri integrati dalla spendita, ulteriori elementi essenziali quali l’induzione in errore e l’atto di disposizione patrimoniale. È manifestamente infondato il ricorso per cassazione i cui motivi costituiscano mera reiterazione delle censure già dedotte in appello, senza una critica argomentata della sentenza impugnata. In tema di trattamento sanzionatorio, l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre per la pena al di sotto della media è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado per il reato di cui agli artt. 81, comma 1, 455 e 640 cod. pen., vedeva confermata la sentenza dalla Corte di appello di Roma. Il giudice di secondo grado riteneva la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio congruamente motivati.
Avverso la sentenza di conferma, il difensore proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi: il primo, concernente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità; il secondo, relativo all’applicazione del concorso formale di reati e alla commisurazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, pur nella sede del giudizio di ammissibilità, ha esaminato nel merito le doglianze. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto basato sulla pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. I motivi sono stati qualificati come non specifici, ma soltanto apparenti, poiché omettevano di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito la configurabilità del concorso formale tra la truffa e la spendita di monete falsificate. Le fattispecie, tutelando beni giuridici diversi, non si pongono in rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen.: la spendita di monete falsificate non richiede l’induzione in errore né l’atto di disposizione patrimoniale, elementi essenziali del delitto di truffa che, pertanto, non risulta assorbito. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta coerente con i principi enunciati dalle Sezioni della legittimità in materia.
Quanto alla commisurazione della pena, la doglianza è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha precisato che l’onere di una motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti in modo significativo dal minimo edittale. Nel caso in cui sia irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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