Rapina impropria consumata anche senza impossessamento del bene (Cass. pen. Sez. II n. 25446 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui. È sufficiente che ne abbia compiuto la sottrazione, poiché la norma richiama la sola sottrazione e non anche l’impossessamento. Il controllo del personale di vigilanza non rileva ai fini della sussistenza della sottrazione, ma incide soltanto sul successivo momento dell’impossessamento, impedendo l’acquisizione di un’autonoma disponibilità del bene. È invece configurabile il tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo aver posto in essere atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
Il Fatto
La ricorrente era stata dichiarata colpevole, dal Tribunale, del reato di tentata rapina impropria aggravata. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva riqualificato il fatto come rapina impropria aggravata consumata, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi di doglianza.
Tra i motivi, quello principale investiva la riqualificazione giuridica del fatto, deducendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto compiuta la sottrazione pur essendo l’imputata rimasta costantemente sotto il controllo degli addetti alla vigilanza, che l’avevano bloccata in prossimità dell’uscita dell’esercizio commerciale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che l’imputata era stata bloccata dal personale di vigilanza mentre, tenendo indosso i beni sottratti, aveva già superato la barriera delle casse e si accingeva a uscire. Tale circostanza risulta dalle due sentenze di merito e non è contestata, nella sua materialità, dalla difesa.
Il Collegio richiama il principio, già espresso dalla stessa Sezione, secondo cui per la consumazione della rapina impropria non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa, essendo sufficiente la sola sottrazione. Il controllo del personale di vigilanza non incide sulla sussistenza della sottrazione, ma può impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità del bene.
A sostegno la Corte cita la Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, che distingue la rapina propria ex art. 628, primo comma, cod. pen. — per la quale è necessaria la verificazione dell’evento dell’impossessamento, come nel furto — dalla rapina impropria, per la quale è sufficiente il perfezionamento della sottrazione. Richiama inoltre la Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, secondo cui il delitto si perfeziona anche se il reo usa violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, neppure temporaneo, della disponibilità autonoma.
La Corte precisa poi, in continuità con la Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 resa in tema di furto, che la vigilanza della persona offesa o del personale incaricato impedisce l’impossessamento ma non la sottrazione, giacché sotto la sorveglianza altrui ciò che viene impedito non è l’apprensione del bene ma l’acquisizione di un’autonoma disponibilità.
La Corte esamina quindi gli altri motivi. Rigetta quello sull’art. 131-bis cod. pen., ricordando che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso almeno due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice. Sul quarto motivo riconosce l’errore della Corte territoriale in ordine all’art. 69, quarto comma, cod. pen., ma rileva la carenza di interesse della ricorrente, poiché anche applicando l’attenuante in via prevalente la pena finale resterebbe invariata. Rigetta infine i motivi sul diniego della lieve entità del fatto e sul calcolo della pena, ritenendo il ricorso complessivamente infondato e condannando la ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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