Confisca per equivalente del profitto da frode su carta prepagata (Cass. pen. Sez. II n. 25447 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca per equivalente del profitto del reato, prevista come obbligatoria dall’art. 493-ter, secondo comma, cod. pen., non presuppone l’accertamento dell’esistenza di beni aggredibili con confisca diretta. Essa assolve, al pari della confisca diretta, a una funzione recuperatoria, oltre che sanzionatoria, in quanto ha ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduce per la prima volta una questione non dedotta con l’atto di appello e non rilevabile d’ufficio, poiché riguarda punti della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 20 gennaio 2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, n. 2), e 493-ter cod. pen. I fatti riguardavano dieci prelievi di denaro effettuati con una carta di credito prepagata sottratta al titolare, nonché la conseguente confisca per equivalente della somma di euro 549,60.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione della disciplina del reato continuato e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio; violazione delle norme sulla confisca, per omessa motivazione sulla natura del profitto e mancata individuazione di beni aggredibili direttamente; infine, violazione dell’art. 99 cod. pen. per difetto di motivazione sull’aumento di pena da recidiva.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha esaminato per primo il motivo concernente il reato continuato, dichiarandolo inammissibile. La doglianza, infatti, non era stata proposta con l’atto di appello. Il Collegio richiama il principio, espressione di consolidato orientamento, secondo cui non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione una questione non devoluta al giudice del gravame e non rilevabile d’ufficio, poiché essa investe punti della decisione ormai coperti dal giudicato, in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum. A sostegno richiama Sez. II n. 7532 del 25.11.2025.
Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il Tribunale aveva disposto la confisca della somma di euro 549,60 ai sensi dell’art. 493-ter, secondo comma, cod. pen., che prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria del profitto del reato. La Corte d’appello aveva precisato che la disposizione contempla espressamente la confisca obbligatoria del profitto, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell’importo conseguito indebitamente.
Il Collegio osserva che il ricorrente si era limitato a un generico riferimento a beni che sarebbero stati acquistati con il denaro prelevato, senza dedurre alcunché di specifico sulla loro effettiva esistenza, che neppure risultava accertata dai giudici di merito. La confisca per equivalente del profitto, espressamente prevista come obbligatoria dalla norma, assolve, così come la confisca diretta, a una funzione recuperatoria, oltre che sanzionatoria, in quanto ha ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato. Sul punto la Corte richiama Sez. Un. n. 13783 del 26.09.2024. Resta quindi esclusa la denunciata violazione di legge.
Anche il terzo motivo, relativo alla recidiva, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva motivato in modo immune da vizi, richiamando i numerosissimi precedenti e le recenti condanne prevalentemente per reati contro il patrimonio, elementi dai quali aveva tratto, con ragionamento logicamente coerente, il giudizio di pericolosità evidente e attuale dell’imputato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ragioni per ritenere il ricorso presentato senza colpa.
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Nota della Redazione
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